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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51, comma 3, della legge finanziaria 2001, che interpretava autenticamente la proroga degli accordi di comparto negando le maggiorazioni della r.i.a. per l’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1990.
Di cosa si tratta
I TAR del Lazio e dell’Umbria avevano dubitato della legittimità dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 (finanziaria 2001), che interpretava autenticamente l’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, stabilendo che la proroga degli accordi di comparto non modificava la data del 31 dicembre 1990 come riferimento per le maggiorazioni retributive di anzianità.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost. Rimettenti: TAR Lazio e TAR Umbria.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza: la questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 263 e n. 440/2002; le ordinanze di rimessione non contenevano profili nuovi.
Il principio
Una norma di interpretazione autentica che risolva un contrasto giurisprudenziale esistente senza innovare retroattivamente i diritti già consolidati è compatibile con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e separazione dei poteri.
Domande e risposte
Cosa è la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)?
Un incremento stipendiale riconosciuto ai dipendenti pubblici in base all’anzianità di servizio, disciplinato dagli accordi di comparto.
Perché la norma interpretativa era contestata?
I lavoratori sostenevano che, prorogati gli accordi fino al 31 dicembre 1993, avessero diritto alla r.i.a. per l’anzianità maturata anche nel 1991-1993; la norma del 2000 negava tale diritto.
Cosa fa la Corte quando una questione è già stata decisa?
In assenza di argomentazioni nuove, la dichiara manifestamente infondata (o manifestamente inammissibile) in forma semplificata, senza riesaminare il merito.
Norme collegate
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