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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche connesse alla ricostruzione delle zone franose della Campania: la limitazione dell’autonomia privata è giustificata dall’interesse pubblico.
Di cosa si tratta
Il Collegio arbitrale di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme (d.l. n. 180/1998 e d.lgs. n. 354/1999) che vietavano la devoluzione ad arbitri delle controversie, già oggetto di compromesso, relative a lavori pubblici nel programma di ricostruzione delle zone della Campania colpite da frane.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 3, comma 2, d.l. n. 180/1998, conv. in l. n. 267/1998, e art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 354/1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 97 Cost. Rimettente: Collegio arbitrale di Napoli.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza sotto ogni profilo: le censure ex art. 3 erano già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 376/2001; non vi era violazione dell’autonomia privata, del giudice naturale, del diritto di difesa né del principio di buon andamento.
Il principio
Il legislatore può vietare l’arbitrato per controversie di rilevante interesse pubblico senza violare l’autonomia privata: il divieto si applica alla domanda di arbitrato, non ha efficacia retroattiva, e la tutela giurisdizionale ordinaria garantisce comunque il diritto di difesa.
Domande e risposte
Perché il legislatore può vietare l’arbitrato per certi tipi di controversie?
Perché l’arbitrato è una deroga all’ordinaria giurisdizione statale, e l’interesse pubblico può giustificare limitazioni all’autonomia privata in materia processuale.
Cosa è una clausola compromissoria?
Una pattuizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere eventuali controversie ad arbitri invece che ai giudici ordinari.
Quando si applica il divieto di arbitrato in questi casi?
Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 180/1998: le controversie per cui era già stata notificata la domanda di arbitrato prima di tale data sono escluse dal divieto.
Norme collegate
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