Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’incompatibilità del giudice che ha respinto la richiesta di patteggiamento nella fase degli atti introduttivi del dibattimento: la domanda è diretta a censurare una precedente sentenza di accoglimento della Corte stessa.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Verona (sez. distaccata di Soave) aveva nuovamente sollevato la questione di legittimità dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui — per effetto della sentenza n. 186/1992 — prevede l’incompatibilità al giudizio del giudice che abbia respinto la richiesta di patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 34, comma 2, c.p.p. (come risultante dopo la sentenza n. 186/1992), in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost. Rimettente: Tribunale di Verona, sez. distaccata di Soave.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità: il giudice impugna l’enunciato normativo risultante da una precedente sentenza di accoglimento della Corte (n. 186/1992); l’accoglimento ripristinerebbe la norma già dichiarata incostituzionale.

Il principio

Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale che miri a ripristinare una norma già dichiarata incostituzionale dalla Corte, in quanto ciò equivarrebbe a censurare la sentenza di accoglimento stessa.

Domande e risposte

Può un giudice sollevare questione contro una norma ‘prodotta’ da una sentenza della Corte?

Di regola no, quando ciò comporti di fatto ripristinare una norma già dichiarata incostituzionale. La questione è inammissibile perché diretta a censurare la sentenza di accoglimento.

Cosa prevede l’art. 34, comma 2, c.p.p. sull’incompatibilità?

Stabilisce che il giudice che ha svolto atti nella fase del procedimento tali da comportare una valutazione anticipata del merito non può partecipare al successivo giudizio; la sentenza n. 186/1992 ha esteso questa incompatibilità al caso del rigetto del patteggiamento.

Cosa è il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.?

Un rito alternativo in cui imputato e PM concordano l’applicazione di una pena ridotta; il giudice può accettarla o rigettarla (se ritiene insussistenti le condizioni di legge).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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