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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla mancanza di contraddittorio prima dell’emissione del decreto penale di condanna: il procedimento monitorio, con il contraddittorio eventuale e differito garantito dall’opposizione, è compatibile con gli artt. 24, 111 e 3 Cost.

Di cosa si tratta

Più tribunali avevano dubitato della legittimità dell’art. 459 c.p.p. (decreto penale di condanna) nella parte in cui non prevede che l’imputato possa presentare memorie difensive prima che il giudice emetta il decreto, sostenendo che ciò violasse il giusto processo ex art. 111 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 459 e 460 c.p.p. (procedimento per decreto), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettenti: Tribunali di Marsala, Avellino e Torre Annunziata.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza delle questioni in relazione a tutti i parametri evocati: la specificità del rito monitorio (contraddittorio eventuale e differito all’opposizione) è compatibile con artt. 3, 24 e 111 Cost.; il contraddittorio si esplica in modo pieno in caso di opposizione.

Il principio

Il procedimento per decreto penale è costituzionalmente legittimo perché il contraddittorio, pur differito alla fase di opposizione, si svolge poi in modo pieno con le stesse garanzie del rito ordinario; la notificazione del decreto, ancorata all’effettiva conoscenza, garantisce il diritto di difesa.

Domande e risposte

Nel procedimento per decreto, l’imputato può difendersi prima della condanna?

No, ma può fare opposizione: in quel caso si apre un dibattimento ordinario con pieno contraddittorio. La Corte ha ritenuto questo sufficiente.

Il giusto processo ex art. 111 Cost. impone il contraddittorio anticipato in ogni procedimento?

No. L’art. 111 Cost. non richiede che il contraddittorio si collochi sempre nella fase iniziale; è sufficiente che sia garantito efficacemente, anche in una fase successiva.

Cosa accade se il decreto penale non può essere notificato all’imputato irreperibile?

Il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al PM (art. 460, comma 4, c.p.p.), così da garantire che l’imputato abbia effettiva conoscenza dell’accusa.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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