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La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze: la norma impugnata (art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 sulla riscossione di sanzioni dopo la depenalizzazione) è medio tempore stata dichiarata parzialmente incostituzionale, rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 (depenalizzazione), nella parte in cui prevedeva la conservazione delle pene detentive inflitte definitivamente prima della depenalizzazione, prospettando una disparità rispetto alle sanzioni pecuniarie.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione), in riferimento all’art. 3 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Firenze.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame: la sentenza n. 169/2001 della Corte aveva nel frattempo dichiarato incostituzionale il contenuto dispositivo della medesima norma (nella parte sulla riscossione delle sanzioni pecuniarie), modificando il quadro normativo rilevante.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una sentenza della Corte che modifica la norma impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per valutare se la questione mantenga rilevanza e se i termini del dubbio siano rimasti invariati.
Domande e risposte
Cosa significa ‘restituzione degli atti al giudice a quo’?
La Corte non decide nel merito ma restituisce il fascicolo al giudice rimettente, che deve rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce dei mutamenti normativi sopravvenuti.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 169/2001?
Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 nella parte relativa alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, cioè proprio il ‘tertium comparationis’ su cui si fondava la questione oggi sollevata.
Cosa prevede la depenalizzazione del 1999?
Il d.lgs. n. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi (sanzioni pecuniarie) molti reati minori in precedenza puniti con pene detentive, ponendo problemi di disciplina transitoria.
Norme collegate
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