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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il giudice rimettente aveva chiesto di estendere il divieto di intermediazione di manodopera (l. n. 1369/1960) alla Pubblica Amministrazione, ma l’Amministrazione non era parte del giudizio a quo e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio in cui un lavoratore chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società privata, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge n. 1369/1960, nella parte in cui esclude la Pubblica Amministrazione dal divieto di intermediazione e dalla presunzione di titolarità del rapporto di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è l’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro). I parametri invocati sono gli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il rimettente fondava la rilevanza sull’argomento che solo attribuendo la titolarità del rapporto all’Amministrazione si sarebbero potuti assolvere i privati convenuti; tuttavia l’Amministrazione non era parte del giudizio e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti. L’eventuale accoglimento della questione non avrebbe quindi potuto incidere sul giudizio principale.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la risposta della Corte possa effettivamente incidere sul giudizio a quo. Se il soggetto che beneficerebbe dell’eventuale declaratoria di incostituzionalità non è parte nel giudizio, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Domande e risposte

Cos’è il divieto di intermediazione di manodopera previsto dalla legge n. 1369/1960?

La legge n. 1369/1960 vietava l’interposizione di manodopera, ossia l’utilizzo di lavoratori formalmente dipendenti da un appaltatore ma di fatto inseriti nell’organizzazione del committente. In caso di violazione, il lavoratore era considerato dipendente del committente.

Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

Il rimettente sosteneva che la norma fosse incostituzionale perché escludeva la PA dal divieto, ma nel giudizio principale l’Amministrazione non era stata convenuta. Una declaratoria di incostituzionalità non avrebbe quindi potuto cambiare l’esito del giudizio: mancava la rilevanza.

La legge n. 1369/1960 è ancora in vigore?

No: la legge n. 1369/1960 è stata abrogata dal d.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), che ha introdotto una nuova disciplina della somministrazione di lavoro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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