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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibili i conflitti di attribuzione proposti dal GIP del Tribunale di Roma contro le delibere della Camera dei deputati che avevano dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da quattro deputati. La questione è ammissibile ai sensi dell’art. 37 della l. 87/1953.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma stava procedendo per diffamazione nei confronti di alcuni deputati (Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo). La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni contestate ai parlamentari rientravano nella insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP ha promosso conflitto di attribuzioni davanti alla Corte per contestare tali delibere.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Roma ha proposto conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni con le quali è stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dai deputati Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibili i conflitti ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In questa fase preliminare la Corte verifica solo se i soggetti ricorrenti siano «poteri dello Stato» e se il conflitto sia astrattamente configurabile, riservando al merito la valutazione sul fondamento.

Il principio

Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte valuta esclusivamente l’astratta configurabilità del conflitto sotto il profilo dei soggetti legittimati, senza esaminare il fondamento nel merito delle pretese avanzate.

Domande e risposte

Cosa è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un tribunale) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. È disciplinato dall’art. 134 Cost. e dalla legge 87/1953.

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la cosiddetta «insindacabilità parlamentare».

Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il merito del conflitto?

Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto è astrattamente configurabile (poteri legittimati, atto lesivo). Nel merito decide se la lesione delle attribuzioni sia effettivamente avvenuta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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