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La Corte dichiara inammissibili gli interventi dell’Unione delle Camere Penali Italiane nei giudizi sull’art. 500, commi 2 e 7, c.p.p. (dichiarazioni contestate in dibattimento), confermando che nel giudizio incidentale possono intervenire solo le parti del giudizio a quo o i titolari di un interesse qualificato direttamente inciso dalla pronuncia.
Di cosa si tratta
Cinque tribunali avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, che disciplina l’acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni usate per contestazioni in udienza. L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione dei penalisti, aveva depositato atti di intervento in questi giudizi, affermando il proprio interesse alla corretta attuazione del giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Nel corso dei giudizi sulla legittimità dell’art. 500 c.p.p., l’Unione delle Camere Penali ha chiesto di intervenire qualificandosi come portatrice di un interesse alla tutela dei valori del processo penale democratico. La Corte ha dovuto decidere se tale associazione fosse legittimata a spiegare intervento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili gli interventi dell’Unione delle Camere Penali, ordinando la prosecuzione della discussione nel merito. La giurisprudenza costituzionale è consolidata nel ritenere inammissibile l’intervento di soggetti che non siano parte nel giudizio a quo e non siano titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla pronuncia. L’Unione delle Camere Penali non soddisfa questi requisiti.
Il principio
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale l’intervento è inammissibile per i soggetti che non siano parte del giudizio a quo e non vantino un interesse qualificato, immediatamente e direttamente inciso dalla pronuncia della Corte; non è sufficiente un interesse diffuso o associativo alla corretta applicazione del diritto processuale.
Domande e risposte
Chi può intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale?
Le parti del giudizio a quo, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Presidente della Giunta regionale) e, nei giudizi in via principale, le altre Regioni interessate. Soggetti terzi possono intervenire solo se titolari di un interesse qualificato direttamente e concretamente inciso dalla pronuncia.
Cos’è l’art. 500 del codice di procedura penale?
Disciplina l’utilizzo nel dibattimento delle dichiarazioni rese in indagini quando il testimone le smentisce o non le ricorda. Nel corso degli anni la norma è stata al centro di un lungo contenzioso costituzionale, legato alla riforma dell’art. 111 Cost. sul contraddittorio nella formazione della prova.
L’Unione delle Camere Penali non ha alcun interesse rilevante nel processo costituzionale?
L’interesse c’è, ma non è qualificato nel senso tecnico richiesto dalla Corte: è un interesse di tipo associativo e culturale, non un interesse giuridicamente inciso in modo diretto e specifico dalla pronuncia. Per la Corte questo non è sufficiente.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, contraddittorio e formazione della prova in dibattimento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.