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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione del GIP di Firenze sugli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale. L’obbligo di usare impianti intra moenia per le intercettazioni telefoniche, con sanzione di inutilizzabilità in caso di inosservanza, non è irragionevole e non viola gli artt. 3 e 112 della Costituzione, anche in presenza del progresso tecnologico.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, il GIP del Tribunale di Firenze doveva valutare l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite con impianti dei Carabinieri, senza che i relativi provvedimenti del PM motivassero l’urgenza eccezionale richiesta dall’art. 268, comma 3, c.p.p. per l’utilizzo di impianti esterni alla Procura. Il rimettente sosteneva che, con le nuove tecnologie, la ratio della norma – prevenire abusi della polizia giudiziaria – fosse ormai superata, rendendo irragionevole sia il divieto sia l’inutilizzabilità del suo mancato rispetto. Aggiungeva anche una censura di disparità di trattamento rispetto alle intercettazioni preventive, per le quali l’art. 5 del d.l. n. 374/2001 non richiedeva l’urgenza eccezionale per usare impianti esterni.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l’uso di impianti di intercettazione esterni alla Procura alla sussistenza di «eccezionali ragioni di urgenza» e sanciscono l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti in violazione di tale regola.

La decisione della Corte

La Corte richiama la propria ordinanza n. 209 del 2004 e le precedenti ordinanze n. 304 del 2000 e n. 259 del 2001, ribadendo che la scelta di privilegiare gli impianti intra moenia non è arbitraria: mira a evitare che la polizia giudiziaria operi controlli telefonici al di fuori di una verifica giudiziaria puntuale. L’adeguamento al progresso tecnologico è rimesso al legislatore. Quanto all’art. 112 Cost., la norma non incide sull’obbligo del pm di esercitare l’azione penale. Quanto alla pretesa disparità rispetto alle intercettazioni preventive, queste ultime sono un istituto strutturalmente diverso – senza intervento autorizzatorio del giudice, senza valenza probatoria, con distruzione immediata dei supporti – e il confronto è quindi inidoneo a fondare la censura di disparità di trattamento.

Il principio

La scelta del legislatore di prescrivere l’uso di impianti intra moenia per le intercettazioni telefoniche, richiedendo un’eccezionale urgenza per l’uso di impianti esterni e sanzionando l’inosservanza con l’inutilizzabilità, è espressione di ragionevole discrezionalità legislativa volta a tutelare la segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost. La valutazione dell’obsolescenza tecnica della norma spetta al legislatore, non alla Corte costituzionale. Le intercettazioni preventive, strutturalmente eterogenee, non costituiscono tertium comparationis idoneo.

Domande e risposte

Perché la legge preferisce gli impianti della Procura?

Per garantire che le operazioni avvengano sotto il controllo diretto del pubblico ministero e del giudice, riducendo il rischio che la polizia giudiziaria effettui intercettazioni non autorizzate o eccedenti i limiti del decreto. Questa ratio di controllo giudiziario è ritenuta tuttora valida dalla Corte, anche con le nuove tecnologie.

Cosa sono le intercettazioni preventive?

Sono intercettazioni telefoniche disposte per finalità di prevenzione di gravi reati (terrorismo, criminalità organizzata), disciplinate dall’art. 226 disp. att. c.p.p. Sono autorizzate dal procuratore della Repubblica – non dal GIP – e i loro risultati non possono essere utilizzati come prova in dibattimento. Per questo sono soggette a una disciplina distinta e meno garantita rispetto alle intercettazioni processuali.

Quali conseguenze ha l’inutilizzabilità delle intercettazioni irregolari?

I risultati delle intercettazioni eseguite in violazione delle regole sugli impianti non possono essere utilizzati come prova nel processo (art. 271, comma 1, c.p.p.). Non viene però meno l’obbligo del pm di esercitare l’azione penale se emergono altri elementi di prova lecitamente acquisiti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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