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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal TAR Sicilia di Catania sulla legge regionale siciliana n. 14/1969. Il quesito era contraddittorio: chiedeva contemporaneamente di rispettare la graduatoria per miglior quoziente e la disponibilità dei seggi per collegio, due esigenze reciprocamente incompatibili.

Di cosa si tratta

Nelle elezioni del Consiglio della Provincia regionale di Messina del 2003, la distribuzione dei seggi residui avveniva partendo dai collegi con popolazione meno numerosa. Un candidato della lista DS, pur avendo ottenuto il quoziente più alto nel proprio collegio, non vi fu eletto perché i seggi spettanti alla lista furono assegnati ad altri collegi. Il TAR Sicilia chiedeva alla Corte di eliminare tale criterio.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato l’art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge reg. siciliana n. 14/1969 (come modificata dalla l.r. n. 26/1993), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui assegna i seggi residui partendo dal collegio con popolazione meno numerosa anziçhé secondo la graduatoria del miglior quoziente.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità: il rimettente pretende due condizioni tra loro incompatibili — rispettare la graduatoria del miglior quoziente e assegnare i seggi in ragione della disponibilità per collegio. Non indicando una soluzione che soddisfi entrambe, il quesito è contraddittorio e sfugge al controllo della Corte.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando presuppone due esigenze costituzionalmente rilevanti reciprocamente incompatibili, senza indicare la norma sostitutiva che le contemperebbe entrambe. La rappresentatività territoriale e la graduatoria proporzionale dei quozienti non sono sempre conciliabili, e la scelta spetta al legislatore.

Domande e risposte

Perché il TAR aveva sollevato la questione?

Perché un candidato DS nel collegio di Messina Sud, pur avendo il quoziente più alto di quella lista in quel collegio, non era stato eletto: i tre seggi della lista erano andati ad altri collegi per effetto del criterio della popolazione meno numerosa.

Cosa succede se la Corte dichiara l’inammissibilità?

Il giudice rimettente deve riesaminare la questione e, se vuole sollevarla di nuovo, deve formulare un quesito non contraddittorio. Nel frattempo la norma regionale rimane in vigore.

La Regione siciliana poteva disciplinare diversamente le elezioni provinciali?

Sì: lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia elettorale. Il criterio di partire dai collegi meno popolosi era una scelta discrezionale del legislatore regionale, non irragionevole in assoluto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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