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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata, in due giudizi riuniti, la questione sollevata dalla Corte di assise di appello di Napoli sulla disciplina transitoria del «giusto processo» relativa alle dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all’esame dell’imputato. La disparità di trattamento fra imputati in processi diversi è una inevitabile conseguenza di qualsiasi disciplina transitoria, non una violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
A seguito della riforma del «giusto processo» introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 (che ha modificato l’art. 111 Cost.) e dalla legge n. 63 del 2001, si è posta la questione di come trattare le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi, in dibattimento, si è sottratto volontariamente all’esame dell’imputato o del suo difensore. La disciplina transitoria – dapprima fissata dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, poi estesa dall’art. 26, comma 4, della legge n. 63 del 2001 – aveva stabilito che tali dichiarazioni, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento prima del 25 febbraio 2000, potessero essere valutate soltanto se confermate da altri elementi di prova. La Corte di assise di appello di Napoli aveva sollevato la questione in due giudizi riuniti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di assise di appello di Napoli dubitava, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità dell’art. 513 c.p.p. (nel testo ante legge n. 63/2001, integrato dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale), dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, e dell’art. 26, comma 4, della legge n. 63/2001. La censura riguardava la disparità di trattamento tra imputati in processi diversi a seconda che le dichiarazioni accusatorie fossero state acquisite al fascicolo prima o dopo il 25 febbraio 2000.
La decisione della Corte
Riuniti i due giudizi, la Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Richiamando le ordinanze n. 64 del 2003 e n. 311 del 2002 e la sentenza n. 381 del 2001, la Corte ribadisce che l’individuazione dell’intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento come «fatto processuale» di passaggio da un regime all’altro è una scelta ragionevole, non in contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio. La lamentata disparità di trattamento è «una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria».
Il principio
Qualsiasi disciplina transitoria che distingua il regime applicabile in base a un «fatto processuale» già verificato (nella specie: l’acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento) genera inevitabilmente una disparità di trattamento tra imputati in processi diversi. Tale disparità di mero fatto non costituisce violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. né del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., purché la scelta del «fatto processuale» di spartiacque sia ragionevole.
Domande e risposte
Perché la legge n. 63 del 2001 ha dettato norme transitorie?
Perché la riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. (giusto processo) aveva modificato le regole sulla formazione della prova in dibattimento, e occorreva stabilire come trattare l’attività probatoria già svolta sotto il regime previgente, onde evitare la totale vanificazione del lavoro istruttorio anteriore alla riforma.
Chi si è “volontariamente sottratto” all’esame dell’imputato?
Si tratta di chi, dopo aver reso dichiarazioni nelle indagini preliminari, ha esercitato il diritto al silenzio in dibattimento rifiutando l’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. La disciplina transitoria era volta a bilanciare questo diritto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Cosa distingue questa pronuncia dalla sentenza n. 361 del 1998?
La sentenza n. 361/1998 aveva introdotto in via additiva una regola sulla valutabilità delle dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente all’esame in un contesto normativo anteriore al «giusto processo» costituzionale. L’ordinanza n. 442/2004 si occupa invece della disciplina transitoria successiva alle riforme del 1999-2001, ritenendola ragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per censurare la disparità di trattamento tra imputati in processi diversi.
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova.
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