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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quando l’imputazione è formulata su ordine del giudice a seguito del rigetto della richiesta di archiviazione, il contraddittorio sulla completezza delle indagini è già assicurato dall’udienza camerale, e l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. non è dovuto.
Di cosa si tratta
In apertura di dibattimento, il difensore dell’imputato aveva eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio per mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. Il caso era particolare: l’imputazione non era stata chiesta dal pubblico ministero, ma era stata formulata su ordine del giudice ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, condividendo i dubbi del difensore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in via subordinata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di formulare l’imputazione su ordine del giudice, il pubblico ministero debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. La difformità di trattamento rispetto alla «serie ordinaria» sarebbe stata irragionevole e lesiva del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte richiama le proprie precedenti ordinanze n. 460 e n. 491 del 2002, rese su questioni sostanzialmente analoghe. La ratio dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. è quella di garantire un contraddittorio tra l’indagato e il pubblico ministero sulla completezza delle indagini. Tale contraddittorio è necessario solo quando il pm intenda esercitare l’azione penale di propria iniziativa; quando invece il rinvio a giudizio deriva dall’ordine del giudice ex art. 409, comma 5, c.p.p., il contraddittorio sulla completezza delle indagini si è già svolto nell’udienza camerale fissata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Non vi è quindi disparità irragionevole né lesione del diritto di difesa.
Il principio
L’obbligo di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non si applica quando l’imputazione è formulata su ordine del giudice a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione ex art. 409, comma 5, c.p.p. In tal caso, il contraddittorio sulla completezza delle indagini è già garantito dall’udienza camerale prevista dall’art. 409, comma 2, c.p.p., escludendo qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.?
È un atto con cui il pubblico ministero informa l’indagato che le indagini preliminari a suo carico sono concluse, invitandolo a depositare memorie, produrre documenti, chiedere di essere interrogato o svolgere ulteriori investigazioni difensive. È un passaggio fondamentale del contraddittorio pre-processuale, introdotto dalla legge n. 479 del 1999.
Quando scatta l’obbligo di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, c.p.p.?
Quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione del pm e, dopo l’udienza camerale, ritiene che debba essere esercitata l’azione penale, può ordinare al pubblico ministero di formulare l’imputazione entro un termine stabilito. In questo caso la decisione di procedere è del giudice, non del pm.
Perché l’udienza camerale ex art. 409, comma 2, c.p.p. è ritenuta equivalente all’avviso ex art. 415-bis?
Perché l’udienza camerale sulla richiesta di archiviazione è fissata dal giudice e vi partecipano l’indagato e la persona offesa: l’indagato ha quindi già avuto la possibilità di interloquire sulla completezza delle indagini e di far valere le proprie ragioni, rendendo superfluo un ulteriore avviso ad hoc.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per censurare la disparità di trattamento tra i due percorsi processuali.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.
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