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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Emilia-Romagna, che aveva impugnato in via cautelare l’art. 69, comma 8, della legge finanziaria 2003 nella parte in cui destinava 30 milioni di euro esclusivamente all’AGEA. Nelle more del giudizio, la norma è stata interpretata e attuata in modo conforme agli interessi della Regione, che ha ottenuto la quota spettante al proprio organismo pagatore regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva istituito con legge regionale n. 21 del 2001 un’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), in sostituzione dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) nazionale, come consentito dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1999. L’art. 69, comma 8, della legge finanziaria 2003 aveva destinato all’AGEA 30 milioni di euro per gli adempimenti connessi ai regolamenti comunitari sul Fondo europeo agricolo. La Regione temeva di essere esclusa da questo finanziamento per il solo fatto di aver costituito un organismo pagatore proprio. Il ricorso era tuttavia «prospettato in via cautelativa»: la Regione aveva già indicato che la censura sarebbe venuta meno se la norma fosse stata interpretata nel senso di obbligare l’AGEA a girare la quota di spettanza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui, destinando i fondi esclusivamente all’AGEA, avrebbe discriminato le Regioni che avevano già istituito un proprio organismo pagatore, violando l’autonomia finanziaria regionale.

La decisione della Corte

La norma impugnata è stata nel frattempo interpretata e applicata in modo conforme ai parametri costituzionali e all’interesse della ricorrente: il verbale della Conferenza Stato-Regioni del 4 marzo 2004 documenta la ripartizione dei 30 milioni di euro tra tutti gli organismi pagatori regionali, incluso quello dell’Emilia-Romagna. Entrambe le parti, in udienza, hanno riconosciuto questo dato e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte accoglie tale richiesta, constatando la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale da una Regione può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, la disposizione impugnata viene interpretata e applicata in modo pienamente conforme ai parametri costituzionali invocati, determinando la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

Domande e risposte

Cosa significa “cessata materia del contendere”?

È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che il giudizio non può proseguire perché, per fatti sopravvenuti, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente all’accoglimento del ricorso. Non è una pronuncia nel merito sulla legittimità della norma impugnata.

Che cos’è un “organismo pagatore regionale”?

È un’agenzia istituita da alcune Regioni, in sostituzione dell’AGEA nazionale, per erogare gli aiuti agricoli comunitari (FEOGA, poi FEASR) nel territorio di competenza. La sua istituzione è facoltativa: le Regioni che non l’hanno istituita continuano ad avvalersi dell’AGEA.

L’art. 119 Cost. tutela l’autonomia finanziaria regionale?

Sì. L’art. 119 Cost. (nel testo riscritto dalla legge cost. n. 3 del 2001) garantisce l’autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, stabilendo che le risorse derivanti da compartecipazioni, fondi perequativi e trasferimenti statali devono rispettare i criteri di equità e non discriminazione tra enti territoriali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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