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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’automatica ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di impugnazione del decreto di espulsione. La scelta legislativa di porre gli onorari a carico dell’erario rientra nella discrezionalità del legislatore ed è ragionevole alla luce della specificità del procedimento di espulsione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano era investito di un reclamo avverso un provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’attività difensionale svolta in sei procedimenti ex art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione). Il Tribunale dubitava che la disciplina – che prevede l’automatica ammissione dello straniero espulso al patrocinio gratuito senza verifica del requisito reddituale, a differenza di quanto previsto per i cittadini e per gli stranieri non abbiente in altri procedimenti – fosse compatibile con il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost. Era la seconda volta che quella stessa corte sollevava la questione: la prima ordinanza era stata restituita dalla Corte costituzionale per sopravvenuto mutamento normativo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dall’art. 12 della legge n. 189/2002) e dell’art. 142 del d.lgs. n. 113/2002 (riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui prevedono l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero che impugna il decreto di espulsione, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. L’art. 142 del d.lgs. n. 113/2002 esprime con chiarezza la volontà del legislatore di porre gli onorari dell’avvocato e dell’ausiliario del magistrato a carico dell’erario. Tale scelta rientra nella piena discrezionalità legislativa e non è irragionevole, tenuto conto della peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero – caratterizzato da tempi brevissimi e dalla necessità di non frapporre ostacoli al pieno esercizio del diritto di difesa – e della finalità di interrompere ogni legame tra lo Stato e lo straniero espellendo.

Il principio

Il legislatore può ragionevolmente prevedere un regime differenziato per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione dello straniero, senza richiedere la verifica del requisito reddituale, data la peculiarità e l’urgenza di quei procedimenti. Ciò non viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., purché la differenziazione sia giustificata dalla diversità oggettiva delle situazioni.

Domande e risposte

Perché il procedimento di espulsione è considerato “peculiare”?

Il procedimento di convalida del trattenimento e di impugnazione del decreto di espulsione è caratterizzato da tempi brevissimi (udienza entro 48 ore dal trattenimento), da un’elevata vulnerabilità del soggetto coinvolto e da un’immediata incidenza sulla libertà personale. Per questo il legislatore ha previsto garanzie processuali rafforzate, tra cui l’assistenza legale automatica.

Cosa prevede l’art. 142 del d.P.R. n. 115/2002?

L’art. 142 del testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) stabilisce che, nei procedimenti avverso l’espulsione ex art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, l’onorario e le spese dell’avvocato sono poste a carico dell’erario, senza necessità di verifica reddituale preventiva.

Quale norma era stata nel frattempo modificata e perché ciò non ha rilevanza?

L’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 era stato modificato dal decreto-legge n. 241/2004 spostando la competenza al giudice di pace, ma la Corte ha ritenuto tale modifica ininfluente perché non incideva sul punto in discussione (l’automatismo del patrocinio gratuito) né sul giudizio in corso davanti al Tribunale di Milano.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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