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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Lazio sull’art. 126, comma 5, della legge finanziaria 2001, che estendeva i benefici statali ai soci di cooperative agricole insolventi. Il rimettente interpretava la norma in modo irragionevole: letta correttamente, la disposizione non viola gli artt. 3 e 45 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993 (convertito in legge n. 237/1993) prevedeva che le garanzie prestate da soci di cooperative agricole insolventi fossero assunte a carico del bilancio dello Stato. Il decreto ministeriale del 2 febbraio 1994 – poi annullato dal TAR Lazio – aveva fissato nella propria data di emanazione il termine per accertare l’insolvenza. Gianfrancesco Moriconi aveva presentato domanda di ammissione al beneficio, ma essa era stata rigettata perché tardiva rispetto al termine stabilito dalla circolare ministeriale del 14 luglio 1994. L’art. 126, comma 5, della legge finanziaria 2001 aveva poi esteso il beneficio ad alcune categorie di cooperative. Il TAR rimettente interpretava tale norma come includente cooperative insolventi anche dopo la scadenza del termine, escludendo però chi – come il ricorrente – non aveva presentato domanda in tempo per aver fatto affidamento su un decreto poi annullato.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, per irragionevolezza e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione. Secondo il rimettente, la norma avrebbe consentito l’accesso al beneficio a chi aveva presentato domanda senza averne il requisito, escludendo però chi – avendo i requisiti – non aveva presentato domanda in tempo a causa di un provvedimento illegittimo.

La decisione della Corte

La Corte ritiene il presupposto interpretativo del rimettente erroneo. Il criterio letterale – su cui si fondava il TAR – di distinguere il tempo presente «si trovino in stato di liquidazione» dai tempi storici riferiti agli altri requisiti è inaffidabile. La ratio della norma è invece quella di ammettere al beneficio i soci di cooperative dichiarate insolventi dopo la data del d.m. 2 febbraio 1994 (poi annullato), ma prima della presentazione della domanda, così da evitare disparità di trattamento derivanti dagli effetti temporanei di un provvedimento illegittimo. Letta in questo modo, la norma è ragionevole e non viola la Costituzione: la questione è perciò manifestamente infondata.

Il principio

Quando una norma, interpretata secondo il dato letterale, conduce a risultati irragionevoli, il giudice costituzionale deve preferire l’interpretazione sistematica e teleologica che la rende compatibile con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se poggia su un’interpretazione che il giudice rimettente stesso riconosce come fonte di irragionevolezza.

Domande e risposte

Perché il TAR poteva sollevare questione di legittimità costituzionale?

Ogni giudice, compreso il giudice amministrativo, può sollevare questione di legittimità costituzionale quando, nel corso di un giudizio, reputa che una disposizione di legge applicabile sia in contrasto con la Costituzione e la questione non sia manifestamente infondata.

Cosa significa “manifesta infondatezza”?

La manifesta infondatezza è una pronuncia con cui la Corte, senza udienza in camera di consiglio a pieno contraddittorio, chiude il giudizio perché la questione sollevata è chiaramente priva di fondamento, spesso perché si basa su un’interpretazione erronea della norma impugnata.

Qual era l’interesse di Moriconi nel giudizio?

Moriconi, socio di una cooperativa già insolvente alla scadenza del termine, aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento ministeriale che rigettava la sua domanda di accesso al beneficio. La questione di costituzionalità era funzionale a ottenere l’ammissione al beneficio, ma la Corte ha escluso che la norma, correttamente interpretata, lo escludesse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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