Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 26 della legge finanziaria 1998, che limitava le integrazioni salariali dei dipendenti pubblici. Le ordinanze di rimessione presentano vizi di motivazione che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.
Di cosa si tratta
L’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) aveva introdotto limitazioni alle integrazioni salariali e alle indennità per i dipendenti pubblici, con l’obiettivo di contenere la spesa. Il TAR del Lazio dubitava che questa norma violasse i principi di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione e buon andamento della pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Mentre il dispositivo di una delle ordinanze indicava l’art. 26, commi 4 e 5, l’altra ordinanza nel dispositivo indicava solo i commi 4 e 5 senza specificare la norma impugnata, e presentava difetti di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale la cui ordinanza di rimessione presenti una divergenza tra la motivazione e il dispositivo, rendendo incerta l’individuazione della norma impugnata, ovvero non motivi adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Domande e risposte
Quali limiti poneva l’art. 26 della legge n. 448/1998?
La norma introduceva limitazioni e tetti alle integrazioni salariali e alle indennità aggiuntive per il personale delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge finanziaria 1999.
Perché la divergenza tra motivazione e dispositivo rende inammissibile la questione?
Perché la Corte non riesce a stabilire con certezza quale sia la norma impugnata: se il giudice indica una cosa nella motivazione e un’altra nel dispositivo, non è possibile svolgere il giudizio di costituzionalità su un oggetto determinato.
L’art. 36 Cost. si applica ai dipendenti pubblici?
Sì, l’art. 36 Cost. garantisce a ogni lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente. Il principio si applica anche al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza nel trattamento retributivo dei dipendenti pubblici
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.