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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Morbegno perché rivaluti la questione alla luce della legge costituzionale n. 3/2001, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. La norma regionale lombarda sulle vendite straordinarie (l.r. n. 22/2000) era stata impugnata per violazione del vecchio art. 117; la riforma del Titolo V impone una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 (Attuazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 114/1998 sulle vendite straordinarie), sostenendo che la legge regionale poneva limitazioni alle vendite promozionali non previste dalla normativa statale di riferimento, in violazione del vecchio art. 117 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22. Il parametro originariamente invocato è l’art. 117 Cost. (nel testo previgente alla riforma del 2001). Il giudice rimettente è il Giudice di pace di Morbegno, nel giudizio civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a. nei confronti del Comune di Piantedo.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. La legge cost. n. 3 del 2001 ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost., innovando l’intero quadro del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo parametro.

Il principio

Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché ri-valuti la questione nel mutato quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito la questione?

Perché dopo la rimessione è entrata in vigore la legge cost. n. 3/2001, che ha completamente riscritto l’art. 117 Cost. (il parametro del giudizio): occorre che il giudice a quo rivaluti se la questione sia ancora rilevante sotto il nuovo testo costituzionale.

Cosa cambia con la riforma del Titolo V del 2001?

Il nuovo art. 117 Cost. ridisegna il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, introducendo materie di legislazione esclusiva statale, concorrente e residuale regionale. Il commercio al dettaglio rientra nella competenza residuale delle Regioni, salvo norme statali di principio.

Cosa può fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

Può decidere il giudizio applicando il diritto vigente, oppure sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale formulando i parametri in relazione al nuovo testo dell’art. 117 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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