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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva la presenza obbligatoria, nel collegio giudicante dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, di un funzionario dell’ex Genio civile rimasto in servizio nell’amministrazione di appartenenza. Tale componente “laico” non offriva le garanzie di indipendenza e terzietià che la Costituzione esige per chiunque eserciti funzioni giurisdizionali.

Di cosa si tratta

I Tribunali regionali delle acque pubbliche sono sezioni specializzate delle Corti d’appello che giudicano le controversie in materia di acque pubbliche. La legge del 1933 prevedeva che a ciascuno di essi fossero aggregati tre funzionari dell’ex Genio civile (poi dei Provveditorati alle opere pubbliche) e che ogni collegio includesse almeno un tale funzionario. Il problema era che questi tecnici continuavano a lavorare nell’amministrazione di appartenenza, soggetti a vincoli gerarchici, e potevano essere trasferiti discrezionalmente o riconfermati nell’incarico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 138 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Parametri: artt. 108 e 97, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’art. 108 Cost. I funzionari nominati componenti laici del Tribunale continuavano a prestare servizio nell’amministrazione di appartenenza, che aveva tra le sue attribuzioni anche le procedure amministrative in materia di acque pubbliche. Essi rimanevano soggetti ai vincoli gerarchici, alla discrezionalità di trasferimento da parte dell’amministrazione e alla possibilità di riconferma: tutte circostanze che compromettono l’indipendenza e la terzietià del giudice, principi che valgono anche per i giudici speciali e per i componenti laici. La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte relativa ai funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale.

Il principio

L’indipendenza e la terzietià del giudice sono requisiti costituzionalmente necessari per qualunque componente di un organo giurisdizionale, inclusi i membri “laici” estranei alla magistratura. Un funzionario pubblico che continui a prestare servizio nell’amministrazione la cui attività forma oggetto delle controversie giudicate non può offrire le garanzie di indipendenza richieste dall’art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

I giudici “laici” (non togati) possono far parte dei tribunali specializzati?

Sì, sia l’art. 102, secondo comma, sia l’art. 108, secondo comma, Cost. lo consentono. Tuttavia il legislatore deve assicurare a questi giudici adeguate garanzie di indipendenza — sia giuridica che economica — dai vincoli che li legavano all’amministrazione di provenienza.

Perché il vincolo gerarchico rendeva il funzionario del Genio civile non indipendente?

Perché l’amministrazione di appartenenza gestiva il suo stato giuridico ed economico (stipendio, carriera, trasferimenti, riconferme), e aveva tra le sue attribuzioni le stesse procedure amministrative in materia di acque pubbliche su cui il funzionario era chiamato a giudicare. Il rischio di condizionamento era strutturale, non meramente ipotetico.

Come potrebbe essere riformata la composizione del Tribunale delle acque pubbliche?

La Corte ha indicato che i componenti laici devono assumere una «nuova posizione di stato giuridico» che faccia cessare completamente il rapporto con la precedente amministrazione, eliminando qualsiasi vincolo gerarchico, possibilità di trasferimento discrezionale e dipendenza per la riconferma dall’amministrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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