Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Genova affinché riesamini la questione sulla legge della Regione Liguria relativa alle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali. L’ordinanza di rimessione era stata depositata prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V, che aveva modificato l’art. 117 Cost. invocato come parametro.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000 — che aveva disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie delle vecchie unità sanitarie locali e il trasferimento dei debiti alle nuove aziende USL — prima che la legge costituzionale n. 3 del 2001 riformasse il Titolo V. La situazione è analoga a quella della n. 351/2002, ma il procedimento di rimessione si era svolto in tempi diversi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, per le stesse ragioni prospettate dalla Corte d’appello di Genova nella n. 351/2002: la sostituzione coattiva del debitore senza consenso del creditore e la lesione dell’uguaglianza processuale.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Genova. Poiché dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 che aveva sostituito integralmente l’art. 117 Cost., il mutamento del quadro normativo impone al giudice a quo di riesaminare i termini della questione. Nel caso della n. 352, a differenza della n. 351, il deposito era antecedente alla riforma, quindi la risposta della Corte è la restituzione degli atti anziché la declaratoria di inammissibilità.
Il principio
Quando, dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione ma prima della decisione della Corte, viene modificato un parametro costituzionale invocato nella questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riesamini la questione alla luce del mutato quadro normativo, anziché pronunciarsi nel merito o dichiarare la questione inammissibile.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra la restituzione degli atti e la dichiarazione di inammissibilità?
La restituzione degli atti avviene quando un sopravvenuto mutamento normativo impone al giudice a quo di riesaminare la propria questione: il giudice potrà risollevarla adeguandola al nuovo contesto. L’inammissibilità si pronuncia invece quando la questione è mal posta ab origine (ad es. perché il rimettente non ha valutato l’impatto di modifiche già vigenti al momento della rimessione).
Come si distingue la n. 352 dalla n. 351, che trattava la stessa questione?
La n. 351 era stata sollevata dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V: il rimettente aveva dunque l’obbligo di confrontarsi con la modifica, e l’omissione ha reso inammissibile la questione. La n. 352 era stata sollevata prima: il rimettente non poteva anticipare la modifica, quindi la risposta della Corte è la restituzione degli atti.
Il trasferimento dei debiti delle vecchie USL alle nuove ASL è legittimo?
La Corte non si è pronunciata nel merito in nessuno dei due giudizi. La questione è stata rimessa al giudice di Genova per il riesame alla luce del nuovo art. 117 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Eguaglianza e ragionevolezza del trattamento delle parti
- Art. 117 della Costituzione — Riparto legislativo Stato-Regioni (nel testo riformato nel 2001)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.