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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’indennità di maternità per le docenti supplenti che non hanno potuto assumere servizio perché in astensione obbligatoria. Il TAR del Lazio ha omesso di considerare che una norma di interpretazione autentica del 1991 (art. 8 del d.l. n. 103/1991) e il testo unico della maternità del 2001 avevano già riconosciuto il trattamento economico anche a queste lavoratrici.

Di cosa si tratta

Una docente aveva ottenuto una supplenza con effetto dal 20 dicembre 1990, ma aveva partorito il 16 novembre 1990 e si trovava quindi in astensione obbligatoria post-partum nel momento in cui la supplenza aveva inizio. Per questo motivo, in base all’art. 7, ultimo comma, del d.l. n. 677/1981, la nomina aveva effetto solo “giuridico” e non “economico”, impedendole di percepire l’indennità di maternità. Il TAR del Lazio sosteneva che questa esclusione fosse incostituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11, nella parte in cui esclude gli effetti economici della nomina di personale incaricato o supplente che non possa assumere servizio per astensione obbligatoria di maternità. Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 36, comma 1 (retribuzione dignitosa) e 97, comma 1 (buon andamento) della Costituzione. Rimettente: TAR Lazio, sezione III-bis.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. L’ordinanza di rimessione omette di considerare l’art. 8 del d.l. n. 103/1991 (convertito nella legge n. 166/1991), che, con norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, ha stabilito che il trattamento economico previsto dagli artt. 15 e 17 della legge n. 1204/1971 (indennità di maternità) si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato. Questa norma — il cui contenuto è stato poi riprodotto nell’art. 57 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità) — ha risolto il problema prospettato dal rimettente, rendendone superflua la questione costituzionale.

Il principio

Il giudice a quo che solleva una questione di legittimità costituzionale è tenuto a verificare se nel frattempo sia intervenuta una normativa successiva che abbia rimosso il vizio prospettato. L’omessa considerazione di un jus superveniens rilevante che risolve il problema si traduce in carente motivazione sulla rilevanza della questione, rendendola manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Oggi le docenti supplenti in maternità hanno diritto all’indennità?

Sì. L’art. 57 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternitaw) garantisce il trattamento economico di maternità anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, comprese le docenti con incarico di supplenza. Il problema denunciato nel caso sottoposto al TAR era già stato legislativamente risolto prima dell’ordinanza di rimessione.

Cosa si intende per norma di interpretazione autentica a efficacia retroattiva?

Una norma di interpretazione autentica è una disposizione di legge che chiarisce il significato di una norma preesistente in modo vincolante, con efficacia anche retroattiva. L’art. 8 del d.l. n. 103/1991 ha interpretato gli artt. 15 e 17 della legge n. 1204/1971 nel senso che l’indennità di maternità spetta anche alle docenti supplenti, con efficacia anche per i giudizi già in corso.

Cosa devono verificare i giudici prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale?

I giudici devono anzitutto tentare un’interpretazione conforme a Costituzione della norma. Devono poi verificare se esistano norme successive (jus superveniens) che abbiano modificato o abrogato la norma ritenuta incostituzionale, rendendola inapplicabile al caso concreto. Solo se la questione rimane rilevante e non manifestamente infondata dopo questi accertamenti possono rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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