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La Corte dichiara incostituzionale il divieto regionale piemontese di praticare la terapia elettroconvulsivante (TEC) su bambini, anziani e donne in gravidanza: le Regioni non possono vietare specifiche pratiche terapeutiche sulla base di valutazioni politiche senza il supporto di acquisizioni tecnico-scientifiche verificate. Sono invece dichiarate non fondate o cessate le questioni sugli altri articoli, che si limitavano a prescrivere cautele e controlli.
Di cosa si tratta
Le Regioni Piemonte e Toscana avevano emanato leggi per regolamentare l’utilizzo della terapia elettroconvulsivante (TEC), della lobotomia prefrontale e di altri interventi di psicochirurgia. La legge piemontese vietava la TEC e la lobotomia su bambini, anziani e donne in gravidanza, esonerava i medici dalla responsabilità professionale per il rifiuto di praticarla e imponeva controlli periodici. La legge toscana prevedeva modalità di consenso informato più stringenti e un comitato di supervisione. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato entrambe le leggi per violazione della competenza statale nella tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 4, 5 e 6 della legge Regione Piemonte n. 14/2002 e art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge Regione Toscana n. 39/2002. Parametri: artt. 2 (diritti inviolabili), 32 (diritto alla salute), 33, comma 1 (libertà della ricerca scientifica), 117, comma 3 (competenza concorrente in materia di tutela della salute) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Viene dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge regionale piemontese, che vietava la TEC su bambini, anziani e donne in gravidanza: una Regione non può vietare terapie mediche senza il supporto di acquisizioni scientifiche verificate dagli organismi competenti (nazionali o sovranazionali), poiché ciò invade la competenza statale di determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (art. 117, c.2, lett. m) e interferisce con la libertà scientifica. Le questioni sugli artt. 5 e 6 della legge piemontese e sull’art. 3 della legge toscana vengono rispettivamente dichiarate non fondate o cessa la materia del contendere, perché si limitano a prescrivere cautele aggiuntive e forme di monitoraggio.
Il principio
Le Regioni possono integrare la disciplina statale della tutela della salute con prescrizioni di cautela aggiuntive, ma non possono vietare pratiche terapeutiche specifiche sulla base di “valutazioni di pura discrezionalità politica”, avulse da conformi acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti. Tale scelta è riservata allo Stato nell’esercizio della competenza esclusiva a determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
Domande e risposte
La terapia elettroconvulsivante (TEC) è ancora praticata in Italia?
Sì. La TEC è una pratica psichiatrica riconosciuta dalla letteratura scientifica internazionale per alcune forme gravi di depressione e catatonia resistenti ai farmaci. In Italia non esiste un divieto nazionale. Le Regioni non possono vietarla con legge regionale, come ha confermato questa sentenza.
Cosa possono fare le Regioni in materia sanitaria se non vietare terapie?
Le Regioni possono dettare regole organizzative e procedurali (ad es. consenso informato rafforzato, sistemi di monitoraggio, comitati di valutazione), ma non possono stabilire divieti assoluti su terapie o imporre giudizi di valore sulla sicurezza di pratiche mediche senza il supporto di organismi scientifici qualificati. La determinazione delle terapie vietate o consentite rientra nella competenza statale.
Qual era il precedente della sentenza n. 282/2002?
Con la sentenza n. 282/2002, la Corte aveva già dichiarato incostituzionale una legge regionale marchigiana che vietava temporaneamente TEC, lobotomia e psicochirurgia su tutto il territorio regionale. La sentenza n. 338/2003 riafferma quel principio e lo applica anche ai divieti selettivi per categorie di pazienti.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come diritto individuale e interesse della collettività
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente Stato/Regioni in materia di tutela della salute
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.