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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’agevolazione ICI per i coltivatori diretti. La norma impugnata richiede l’iscrizione alla gestione INPS agricola per accedere al beneficio: escludere chi non raggiunge le 104 giornate lavorative annue o chi è già pensionato non è irragionevole, perché queste persone non traggono dall’attività agricola la propria esclusiva fonte di reddito.
Di cosa si tratta
L’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 prevede un’agevolazione ICI per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. L’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 definisce chi può qualificarsi tale: occorre essere iscritti negli elenchi comunali previsti dalla legge n. 9/1963 e soggetti all’obbligo assicurativo INPS per invalidità, vecchiaia e malattia. Le commissioni tributarie di Imperia e Ravenna dubitavano della legittimità di questo requisito, che esclude dall’agevolazione i coltivatori con meno di 104 giornate lavorative annue e i pensionati.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione (più artt. 70 e 76 Cost. per eccesso di delega, questione sollevata dalla sola Commissione di Ravenna). Rimettenti: Commissione tributaria provinciale di Imperia e Commissione tributaria provinciale di Ravenna.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili. L’agevolazione persegue una finalità di incentivazione dell’attività agricola collegata all’art. 44 Cost. (razionale sfruttamento del suolo). L’individuazione dei beneficiari rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza. Escludere chi non è iscritto alla gestione INPS — perché coltiva terreni che richiedono meno di 104 giornate lavorative annue — o chi è già pensionato non è irragionevole: sono soggetti per i quali il lavoro agricolo non costituisce la fonte esclusiva o principale di reddito. Anche l’eccesso di delega non sussiste, perché la legge delegante (art. 3, comma 149, lett. f), n. 2, l. n. 662/1996) attribuiva espressamente al Governo il potere di disciplinare i soggetti beneficiari dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992.
Il principio
Le agevolazioni fiscali sono rimesse alla discrezionalità del legislatore che le prevede con finalità incentivante; la scelta dei requisiti di accesso al beneficio è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Non è irragionevole subordinare l’agevolazione ICI agricola all’obbligo assicurativo INPS, in quanto esso seleziona chi trae dall’agricoltura la propria principale fonte di reddito.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’agevolazione ICI sui terreni agricoli?
Secondo la normativa in esame, ne beneficiano i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che risultano iscritti agli elenchi comunali previsti dalla legge n. 9/1963 e che sono soggetti all’obbligo assicurativo INPS per invalidità, vecchiaia e malattia. Sono quindi esclusi coloro che coltivano meno di 104 giornate lavorative annue (non soggetti all’obbligo INPS) e i pensionati.
L’art. 44 della Costituzione impone incentivi fiscali per l’agricoltura?
No: l’art. 44 Cost. enuncia un obiettivo (razionale sfruttamento del suolo e equi rapporti sociali) e funge da giustificazione razionale per le agevolazioni fiscali agricole, ma non impone al legislatore di prevederle né di estenderle a categorie specifiche. Il legislatore è libero di scegliere i beneficiari, purché la scelta non sia manifestamente arbitraria.
Cos’è un eccesso di delega legislativa?
Si ha eccesso di delega (violazione degli artt. 76 e 77 Cost.) quando il decreto legislativo supera i limiti fissati dalla legge delega del Parlamento. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto insussistente l’eccesso: la legge delega (art. 3, comma 149, l. n. 662/1996) aveva espressamente attribuito al Governo il potere di individuare i soggetti beneficiari dell’agevolazione ICI agricola.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nelle agevolazioni fiscali
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e sistema tributario
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