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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui termini massimi di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento penale. Le ordinanze di rimessione si limitano a rinviare ai motivi già esposti nelle sezioni unite con l’ordinanza D’Agostino, in modo autoreferenziale, senza autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Gli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale disciplinano i termini massimi di custodia cautelare nelle singole fasi del procedimento penale. La questione riguarda se, quando il procedimento regredisce a una fase precedente (es. dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari), si debbano computare nel termine massimo anche i periodi di detenzione sofferta nelle fasi precedenti diverse. Le sezioni unite della Cassazione (sentenza Musitano) avevano risposto di no, ritenendo computabili solo i periodi omogenei.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase, i periodi di custodia sofferta in fasi o gradi diversi da quello in cui il procedimento è regredito. Parametri: artt. 3 (eguaglianza) e 13 (libertà personale) della Costituzione. Rimettenti: Corte di cassazione e Tribunale – sezione riesame di Milano.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Tutte le ordinanze di rimessione si limitano a richiamare integralmente la motivazione dell’ordinanza delle sezioni unite n. 28/2002 (causa D’Agostino), senza esporre autonomamente le ragioni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel singolo giudizio. Questo rinvio per relationem ad atti diversi dall’ordinanza di rimessione non soddisfa il requisito di adeguata motivazione imposto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve motivare autonomamente — e non semplicemente per rinvio a precedenti atti processuali — sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Un rinvio generico per relationem è causa di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Come si calcolano i termini di custodia cautelare in caso di regressione?
Secondo l’interpretazione consolidata delle sezioni unite (sentenza Musitano), in caso di regressione del procedimento si computano ai fini del termine massimo di fase solo i periodi di custodia sofferta nella stessa fase o grado in cui il procedimento regredisce. I periodi sofferta in fasi diverse non vengono sommati. La questione sulla costituzionalità di questo sistema era stata sollevata ma dichiarata inammissibile per vizi di motivazione.
Cosa sono i termini massimi di custodia cautelare?
L’art. 303 c.p.p. fissa la durata massima della custodia cautelare per ogni fase e grado del procedimento, con termini diversi a seconda della gravità del reato. L’art. 304 c.p.p. prevede la sospensione dei termini in caso di udienza particolarmente complessa o di riesame, con un tetto massimo invalicabile fissato dall’art. 304, comma 6.
Qual era la questione sollevata dalle sezioni unite D’Agostino?
Le sezioni unite della Cassazione, con ordinanza n. 28/2002, avevano a loro volta sollevato la stessa questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che il sistema di calcolo “monofasico” potesse violare gli artt. 3 e 13 Cost. Tale questione era ancora pendente al momento delle ordinanze di rimessione che riformulano la stessa censura.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e garanzie costituzionali della detenzione
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza nel trattamento degli imputati detenuti
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