Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Toscana contro la procedura ministeriale di ripiano dei disavanzi sanitari. La norma impugnata — che affidava ai ministri il potere di accertare i disavanzi e aumentare le aliquote dei tributi regionali — non ha mai trovato applicazione ed è stata integralmente sostituita dal d.l. n. 347/2001, che ha rimesso alle Regioni la scelta delle misure di copertura.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2001 (art. 83, commi 5-7, l. n. 388/2000) prevedeva una procedura centralizzata per il ripiano dei disavanzi sanitari regionali: i ministri della sanità, del tesoro e delle finanze potevano accertare i disavanzi, individuare le basi imponibili dei tributi regionali e determinare le variazioni in aumento delle aliquote; le Regioni erano poi obbligate a deliberare gli aumenti fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso di inerzia, il Governo provvedeva in via sostitutiva. La Regione Toscana impugnò queste norme per lesione dell’autonomia finanziaria e tributaria regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 83, commi 5, 6 e 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Parametri: artt. 3, 81, comma 4, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione (nella formulazione antecedente la riforma del Titolo V). Ricorrente: Regione Toscana, che lamentava la violazione dell’autonomia finanziaria e tributaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. L’intera procedura dei commi 5, 6 e 7 è stata sostituita dall’art. 4 del decreto-legge n. 347/2001 (convertito nella legge n. 405/2001), che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001: l’accertamento dei disavanzi è ora effettuato dalle stesse Regioni, e queste scelgono autonomamente le misure di copertura (compartecipazione alla spesa, variazione dell’addizionale IRPEF, altre misure). La norma impugnata non ha mai avuto applicazione concreta. La stessa Regione Toscana ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Il principio
Quando la norma oggetto del ricorso principale è stata integralmente sostituita da una disciplina successiva che ha soddisfatto le pretese del ricorrente, e la norma non ha mai trovato applicazione pratica, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Domande e risposte
Come funziona oggi il ripiano dei disavanzi sanitari regionali?
Dal 2001, le Regioni accertano autonomamente i propri disavanzi sanitari e comunicano i dati ai ministeri competenti. Le misure di copertura sono scelte dalle Regioni con legge regionale e possono comprendere compartecipazione alla spesa, aumento dell’addizionale IRPEF regionale e altre misure idonee a contenere la spesa sanitaria.
Cosa si intende per “autonomia tributaria regionale” ex art. 119 Cost.?
L’art. 119 della Costituzione garantisce alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con risorse proprie determinate in armonia con la Costituzione e la legge dello Stato. Le Regioni possono stabilire e applicare tributi propri nei limiti fissati dalla legge statale, ma non possono subire l’imposizione unilaterale di aumenti di aliquota decisa da organi statali.
Cos’è la “cessazione della materia del contendere” in un giudizio costituzionale?
Si tratta di una pronuncia processuale che chiude il giudizio senza decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale, quando la norma impugnata è stata abrogata o sostituita in modo tale da far venire meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia, e la norma non ha mai prodotto effetti concreti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.