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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità, sollevata dal TAR Sicilia. La legge finanziaria 2005 aveva nel frattempo modificato la norma impugnata.

Di cosa si tratta

Una magistrata aveva impugnato il provvedimento con cui le era stato recuperato il corrispettivo dell’indennità giudiziaria percepita durante l’astensione obbligatoria per maternità. Il TAR della Sicilia, sezione di Catania, dubitava della compatibilità dell’art. 3 della legge n. 27/1981 con una serie di parametri costituzionali riguardanti la parità di trattamento, la tutela della maternità e la giusta retribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, sollevava questione in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 Cost. (per la sospensione dell’indennità durante la maternità) e in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 Cost. (per l’esclusione della pensionabilità dell’indennità e la sua mancata computabilità nella tredicesima e nel TFR).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il profilo relativo alla pensionabilità e alla computabilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza), e manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione durante la maternità, osservando che la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 325, l. n. 311/2004) aveva già eliminato la sospensione con decorrenza dal 1° gennaio 2005, rendendo non irragionevole la disciplina transitoria previgente.

Il principio

La disciplina transitoria di una norma modificata in senso favorevole ai lavoratori non è automaticamente incostituzionale solo perché non retroagisce: occorre valutare la ragionevolezza del regime differenziato per il periodo anteriore alla modifica.

Domande e risposte

L’indennità giudiziaria viene ora corrisposta durante la maternità?

Sì. Dal 1° gennaio 2005, per effetto dell’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), l’astensione obbligatoria per maternità non comporta più la sospensione dell’indennità giudiziaria.

Chi era interessata dalla norma previgente?

Le magistrate che avevano goduto del periodo di astensione obbligatoria per maternità prima del 1° gennaio 2005, con riferimento alle quali si applicava la disciplina che prevedeva la sospensione.

Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo contesto?

La Corte non entra nel merito della questione perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza del profilo relativo alla pensionabilità nel giudizio in cui si trovava a decidere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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