Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità, sollevata dal TAR Sicilia. La legge finanziaria 2005 aveva nel frattempo modificato la norma impugnata.
Di cosa si tratta
Una magistrata aveva impugnato il provvedimento con cui le era stato recuperato il corrispettivo dell’indennità giudiziaria percepita durante l’astensione obbligatoria per maternità. Il TAR della Sicilia, sezione di Catania, dubitava della compatibilità dell’art. 3 della legge n. 27/1981 con una serie di parametri costituzionali riguardanti la parità di trattamento, la tutela della maternità e la giusta retribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia, sezione di Catania, sollevava questione in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 Cost. (per la sospensione dell’indennità durante la maternità) e in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 Cost. (per l’esclusione della pensionabilità dell’indennità e la sua mancata computabilità nella tredicesima e nel TFR).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il profilo relativo alla pensionabilità e alla computabilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza), e manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione durante la maternità, osservando che la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 325, l. n. 311/2004) aveva già eliminato la sospensione con decorrenza dal 1° gennaio 2005, rendendo non irragionevole la disciplina transitoria previgente.
Il principio
La disciplina transitoria di una norma modificata in senso favorevole ai lavoratori non è automaticamente incostituzionale solo perché non retroagisce: occorre valutare la ragionevolezza del regime differenziato per il periodo anteriore alla modifica.
Domande e risposte
L’indennità giudiziaria viene ora corrisposta durante la maternità?
Sì. Dal 1° gennaio 2005, per effetto dell’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), l’astensione obbligatoria per maternità non comporta più la sospensione dell’indennità giudiziaria.
Chi era interessata dalla norma previgente?
Le magistrate che avevano goduto del periodo di astensione obbligatoria per maternità prima del 1° gennaio 2005, con riferimento alle quali si applicava la disciplina che prevedeva la sospensione.
Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo contesto?
La Corte non entra nel merito della questione perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza del profilo relativo alla pensionabilità nel giudizio in cui si trovava a decidere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 104 della Costituzione — Indipendenza della magistratura
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.