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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alla normativa sui consorzi di bonifica e sui contributi consortili, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. La questione era irrilevante nel giudizio principale per ragioni processuali.
Di cosa si tratta
Un proprietario di immobili nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli aveva impugnato la cartella di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2000. La Commissione tributaria regionale della Toscana, nel giudizio di appello, aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 1, comma 3, della legge n. 520/1993 (soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) e su disposizioni della legge regionale toscana n. 34/1994 in materia di bonifica.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Toscana dubitava della compatibilità della normativa con l’art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore alla riforma del 2001), in riferimento alle norme che consentivano ai consorzi di continuare a riscuotere contributi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, rilevando che la norma impugnata era stata modificata nel corso del giudizio dalla legge regionale toscana n. 16/2006, con conseguente venire meno della rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Il principio
La sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata, intervenuta prima della decisione della Corte, determina la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, poiché la norma nella versione censurata non è più applicabile al giudizio principale.
Domande e risposte
Cosa sono i contributi consortili di bonifica?
Sono oneri imposti ai proprietari di immobili nei comprensori di bonifica, a fronte dei benefici che ricevono dalle opere di sistemazione idraulica e bonifica dei terreni gestite dal consorzio.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la norma impugnata era stata modificata dalla legge regionale toscana n. 16/2006 prima che la Corte si pronunciasse, facendo venire meno il presupposto della rilevanza della questione nel giudizio principale.
Cosa cambia con la riforma del Titolo V del 2001?
La riforma costituzionale del 2001 ha ridisegnato i rapporti tra Stato e Regioni. L’art. 118 Cost., nel testo vigente, disciplina diversamente il conferimento di funzioni amministrative rispetto al testo anteriore citato nel giudizio.
Norme collegate
- Art. 118 della Costituzione — Attribuzioni delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.