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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha restituito gli atti al TAR Veneto per la rivalutazione della questione relativa all’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale, in quanto nel frattempo era stato adottato il nuovo statuto della Regione Veneto, modificando il quadro normativo di riferimento.

Di cosa si tratta

L’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS) era stata esclusa dall’iscrizione nel registro regionale veneto delle associazioni di promozione sociale, nonostante fosse già iscritta nel registro nazionale. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 43, comma 3, della legge regionale veneta n. 27/2001, che disciplinava i requisiti di iscrizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Veneto dubitava della compatibilità dell’art. 43, comma 3, della l.r. Veneto n. 27/2001 con l’art. 8 dello statuto regionale del Veneto (l. 22 maggio 1971, n. 340) e con gli artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma, della Costituzione, in relazione alle modalità di iscrizione delle associazioni al registro regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Veneto. Nel corso del giudizio era entrato in vigore il nuovo statuto della Regione Veneto, approvato con legge regionale 17 aprile 2012. La questione deve essere rivalutata alla luce del nuovo assetto statutario.

Il principio

L’adozione di un nuovo statuto regionale nel corso del giudizio costituzionale costituisce ius superveniens rilevante che impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Domande e risposte

Le associazioni di promozione sociale devono iscriversi sia al registro nazionale sia a quelli regionali?

Sì, la legge n. 383/2000 prevede un sistema di registri a più livelli. L’iscrizione al registro nazionale non garantisce automaticamente quella ai registri regionali, che possono avere requisiti propri.

Qual è il ruolo dello statuto regionale nei rapporti tra Regione e associazioni?

Lo statuto regionale disciplina le modalità con cui la Regione esercita le sue competenze, incluse quelle in materia di associazionismo e terzo settore.

Cosa succede quando cambia lo statuto regionale durante un giudizio costituzionale?

La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve valutare se il nuovo statuto modifichi i presupposti della questione di legittimità sollevata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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