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Con la sentenza n. 90 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul criterio di calcolo dell’indennità di esproprio per le aree non edificabili previsto dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano. Secondo la Corte quel criterio non è assimilabile al valore agricolo medio già censurato in passato.
Di cosa si tratta
La vicenda riguardava l’esproprio di un’area di circa 27.000 mq, di proprietà di un’azienda vitivinicola, destinata al risanamento di un’ex discarica a Castel Firmiano (Bolzano). La società contestava l’indennità offerta dal Comune, ritenendo che il criterio di legge non rispecchiasse il reale valore del bene.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Trento ha censurato l’art. 8, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU sul rispetto della proprietà), ritenendolo «del tutto simile» al criterio del valore agricolo medio già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 181 del 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il criterio provinciale non è equiparabile a quello del valore agricolo medio: esso fa riferimento al «giusto prezzo» del terreno agricolo secondo il tipo di coltura in atto, all’interno di valori minimi e massimi fissati da un’apposita Commissione, e consente quindi di tenere conto delle caratteristiche concrete del fondo.
Il principio
L’indennità di esproprio deve mantenere un ragionevole legame con il valore effettivo del bene, ma il legislatore non è tenuto a commisurarla integralmente al valore di mercato. Un criterio che valorizza il tipo di coltura in atto entro una forbice di valori è compatibile con gli artt. 42 e 117 Cost. e con la CEDU.
Domande e risposte
L’esproprio era legittimo?
La sentenza non riguarda la legittimità dell’esproprio in sé, ma solo il criterio di calcolo dell’indennità per le aree non edificabili previsto dalla legge provinciale, ritenuto conforme alla Costituzione.
Che differenza c’è col «valore agricolo medio»?
Il valore agricolo medio, bocciato nel 2011, ignorava le caratteristiche specifiche del terreno; il criterio provinciale esaminato, invece, considera la coltura in atto entro valori minimi e massimi, restando ancorato al valore effettivo.
Cosa garantisce l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU?
Tutela il diritto al rispetto dei propri beni e impone, in caso di esproprio, un giusto equilibrio tra interesse generale e diritti dell’individuo, di norma con un’indennità ragionevolmente rapportata al valore del bene.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — è il parametro principale: garantisce la proprietà privata e l’indennizzo in caso di esproprio.
- Art. 117 della Costituzione — è invocato nel primo comma quale vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, in relazione alla CEDU.
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