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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 91 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in materia di autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti. Si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.

Di cosa si tratta

Centosettantacinque dipendenti della Camera avevano agito davanti al giudice del lavoro contro i limiti alle progressioni di carriera introdotti dall’amministrazione. La Camera eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo che tali controversie spettino in via esclusiva ai propri organi giurisdizionali interni (la cosiddetta autodichia).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera, contestando gli articoli del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti nella parte in cui precludono l’accesso al giudice comune, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

In questa fase la Corte ha valutato solo i requisiti di ammissibilità. Ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivo e oggettivo del conflitto e lo ha dichiarato ammissibile, disponendo le notifiche alla Camera dei deputati e al Senato. La decisione sul merito — cioè se l’autodichia leda o meno le attribuzioni giurisdizionali — è rinviata alla fase successiva.

Il principio

Il giudice comune può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare l’autodichia degli organi parlamentari sui rapporti di lavoro. La pronuncia di ammissibilità verifica i soli presupposti del conflitto e non pregiudica la decisione sul merito.

Domande e risposte

Cos’è l’autodichia?

È il potere degli organi costituzionali (come Camera e Senato) di giudicare al proprio interno determinate controversie, ad esempio quelle di lavoro con i propri dipendenti, sottraendole al giudice ordinario.

Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?

Significa solo che il conflitto può proseguire: la Corte ha verificato i requisiti formali e di legittimazione, ma non ha ancora deciso chi abbia ragione nel merito.

Quali parametri costituzionali sono in gioco?

Soprattutto il diritto di agire in giudizio (art. 24), il principio del giudice e della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 108) e il giusto processo con il controllo di legittimità (art. 111).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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