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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, che esclude il diritto all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni. La norma non impedisce il riconoscimento dell’indennità quando le dimissioni siano riconducibili a comportamenti del datore di lavoro che abbiano reso impossibile la prosecuzione del rapporto, configurando una condizione di disoccupazione involontaria in senso sostanziale.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice si era dimessa per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore per quattro mesi consecutivi, e aveva poi chiesto all’INPS l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’INPS aveva negato la prestazione ritenendo che le «dimissioni» fossero escluse dal diritto all’indennità dalla norma impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ravenna ha impugnato l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sostenendo che escludere dall’indennità di disoccupazione anche le dimissioni per giusta causa — che non dipendono dalla libera scelta del lavoratore ma da comportamenti del datore — violasse il principio di uguaglianza e il diritto alla protezione previdenziale contro la disoccupazione involontaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. Dalla norma impugnata non discende l’esclusione dell’indennità anche nelle ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto. In tali casi la disoccupazione è sostanzialmente involontaria e il diritto all’indennità deve essere riconosciuto.
Il principio
Il diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 38 Cost. si estende alle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore siano state determinate non dalla libera scelta di interrompere il rapporto, ma da comportamenti del datore di lavoro che abbiano reso impossibile o non esigibile la continuazione del rapporto medesimo. In tali casi la disoccupazione è involontaria in senso sostanziale.
Domande e risposte
Chi si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità di disoccupazione?
Sì, secondo l’interpretazione indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 269/2002. Le dimissioni per giusta causa, causate da comportamenti del datore che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto, configurano una disoccupazione sostanzialmente involontaria, tutelata dall’art. 38 Cost.
Cosa si intende per «dimissioni per giusta causa»?
Sono le dimissioni rassegnate dal lavoratore in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.). Tra le ipotesi tipiche figurano il mancato pagamento delle retribuzioni, le molestie, le modifiche sostanziali delle mansioni in peggio.
In che modo l’art. 38 Cost. tutela la disoccupazione?
L’art. 38, secondo comma, Cost. sancisce il diritto dei lavoratori a una protezione previdenziale in caso di disoccupazione involontaria. La Corte ha più volte precisato che questo diritto riguarda la disoccupazione involontaria in senso sostanziale, non solo quella formalmente involontaria derivante da licenziamento.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla protezione previdenziale in caso di disoccupazione involontaria
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza nella tutela delle diverse forme di disoccupazione
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