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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990, che fissa la base imponibile dell’imposta sulle successioni per le partecipazioni societarie non quotate al valore risultante dall’ultimo bilancio o inventario. La norma non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva, né eccede i limiti della delega legislativa.

Di cosa si tratta

Chi riceve in eredità partecipazioni di società non quotate in borsa paga l’imposta di successione calcolando la base imponibile non sul valore di mercato, ma sul valore risultante dall’ultimo bilancio o inventario. Sia la Commissione tributaria provinciale di Cremona che la Corte di cassazione (sezione tributaria) avevano messo in discussione questa regola, sostenendo che crei disparità di trattamento rispetto alle partecipazioni quotate (tassate al valore di borsa) e agli immobili, e che violi il principio di capacità contributiva.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Cremona e la Corte di cassazione (sezione tributaria) avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (la Cassazione anche all’art. 76 Cost.), questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). La norma era censurata nella parte in cui determina la base imponibile delle partecipazioni societarie non quotate in proporzione al patrimonio netto societario risultante dal bilancio, anziçhé al valore venale del cespite.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sotto tutti i profili. Il riferimento al valore di bilancio o inventario è tutt’altro che irragionevole per le partecipazioni non quotate, in assenza di un valore di mercato e considerata l’impossibilità per l’erede di procedere a una valutazione autonoma del patrimonio sociale. Le diverse tipologie di beni caduti in successione giustificano criteri diversi di determinazione della base imponibile. La norma rispetta anche i limiti della delega legislativa.

Il principio

Il legislatore ha ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione della base imponibile, con il solo limite della non arbitrarietà. Per le partecipazioni societarie non quotate, il riferimento al valore di bilancio o inventario è una scelta ragionevole in ragione dell’assenza di un valore di mercato e non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva.

Domande e risposte

Come si calcola l’imposta di successione su quote di S.r.l. o S.p.A. non quotate?

In base all’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 (prima della soppressione dell’imposta nel 2001 e della sua successiva reintroduzione), la base imponibile era pari alla quota proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

Perché il valore di bilancio può essere diverso dal valore reale della partecipazione?

Il valore di bilancio rispecchia il patrimonio netto contabile della società, che può non coincidere con il valore di mercato della partecipazione, influenzato anche da fattori quali le prospettive reddituali, gli avviamenti e le plusvalenze latenti non iscritte in bilancio. Questa differenza era al centro della censura dei rimettenti.

La successiva soppressione dell’imposta di successione (2001) ha influito sul giudizio?

No. La Corte ha precisato che né la modifica della norma censurata né la soppressione dell’imposta introdotta dalla legge n. 383 del 2001 incidevano sul giudizio, trattandosi di modifiche applicabili solo alle successioni aperte in data successiva alle ordinanze di rimessione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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