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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino sull’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993, che esclude la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato dei contratti a termine irregolari con la P.A. Il rimettente non aveva considerato la disciplina speciale delle supplenze scolastiche, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Insegnanti di scuola secondaria assunti con successivi contratti annuali dal Provveditorato agli Studi di Torino agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sostenendo che i loro contratti a termine fossero illegittimi. Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione sulla norma che, nel pubblico impiego, esclude la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme sui contratti a termine.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui esclude che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle P.A. possa comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: (1) l’inammissibilità dell’intervento del CIP-AN (associazione di insegnanti precari), soggetto non parte nel giudizio a quo e privo di interesse qualificato; (2) la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente aveva omesso qualsiasi riferimento alla disciplina speciale delle supplenze scolastiche (art. 4 della legge n. 124 del 1999) e al suo rapporto con la legge n. 230 del 1962 che assumeva applicabile. Senza chiarire questo punto, non era possibile valutare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile nel giudizio.
Il principio
L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il rimettente muove da una premessa normativa apoditticamente affermata senza confrontarsi con la disciplina speciale vigente nel settore interessato. Nel pubblico impiego scolastico, la disciplina delle supplenze prevista dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999 costituisce un corpus speciale che il giudice deve esaminare prima di invocare la disciplina generale.
Domande e risposte
Gli insegnanti precari della scuola pubblica hanno diritto alla stabilizzazione per abuso dei contratti a termine?
La normativa esclude espressamente che la violazione delle norme sui contratti a termine nel pubblico impiego comporti la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, a differenza del settore privato. La questione della compatibilità di questa disciplina con il diritto europeo è stata oggetto di successive pronunce della Corte di Giustizia UE.
Chi è legittimato a intervenire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale?
Nel giudizio incidentale sono legittimate le parti del giudizio a quo e i soggetti terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Le associazioni di categoria che non siano parte nel giudizio principale non possono intervenire.
Cosa cambia tra la trasformazione del contratto nel settore privato e nel settore pubblico?
Nel settore privato, la violazione delle norme sui contratti a termine determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Nel pubblico impiego, invece, la sanzione è solo risarcitoria (diritto al risarcimento del danno), poiché l’accesso stabile alle P.A. deve avvenire tramite concorso pubblico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.