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La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti del Senato, dichiarando che non spetta al Senato ritenere insindacabili ex art. 68 Cost. i fatti relativi all’omessa informazione ai colleghi sullo stato di un procedimento e alla cancellazione di dati informatici, nonché alla frequentazione di persona di dubbia fama. Ha invece lasciato impregiudicata la questione relativa alle dichiarazioni del senatore Giorgianni alla Commissione antimafia.
Di cosa si tratta
Il senatore Angelo Giorgianni, magistrato in aspettativa, era sottoposto a procedimento disciplinare davanti alla Sezione disciplinare del CSM per una serie di addebiti. Il Senato aveva deliberato nel 1999 che i fatti oggetto di tre capi di incolpazione riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, impedendo così il prosieguo del procedimento disciplinare. La Sezione disciplinare aveva contestato questa qualificazione per due dei tre capi.
La questione di legittimità costituzionale
La Sezione disciplinare del CSM ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato chiedendo che la Corte dichiarasse che non spettava al Senato ritenere insindacabili due dei tre capi di incolpazione: l’omessa informazione ai colleghi e la cancellazione di dati informatici, nonché la frequentazione di persona di dubbia fama. Solo per il terzo capo (dichiarazioni alla Commissione antimafia) la Sezione riconosceva l’esistenza del nesso funzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha: a) dichiarato che non spetta al Senato ritenere insindacabili i fatti relativi all’omessa informazione, alla cancellazione di dati informatici e alla frequentazione di persona di dubbia fama, poiché essi riguardavano comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie prima dell’elezione, privi di qualsiasi nesso con l’attività parlamentare; b) annullato in parte qua la deliberazione del Senato del 29 luglio 1999.
Il principio
La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. non può coprire comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie anteriori all’elezione parlamentare, anche qualora il soggetto sia poi divenuto parlamentare. Il nesso funzionale con le funzioni parlamentari deve essere concreto e identificabile, non può fondarsi su un generico legame politico.
Domande e risposte
La Sezione disciplinare del CSM può sollevare conflitto di attribuzioni?
Sì. La Corte ha riconosciuto la legittimazione della Sezione disciplinare, quale articolazione interna del CSM competente a esercitare definitivamente il potere disciplinare sui magistrati, a proporre conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare che interferisca con il suo potere disciplinare.
I comportamenti tenuti prima di diventare parlamentare possono essere coperti dall’immunità?
No, se sono riferibili all’esercizio di funzioni incompatibili con quelle parlamentari, come le funzioni giudiziarie di un magistrato in aspettativa. Il nesso con le funzioni parlamentari deve essere individuato con riferimento all’attività concretamente svolta in tale veste, non a quella svolta prima dell’elezione.
Cosa ha deciso la Corte per le dichiarazioni del senatore Giorgianni alla Commissione antimafia?
La Sezione disciplinare aveva già riconosciuto per quel capo l’esistenza del nesso funzionale con le funzioni parlamentari, non contestando la relativa delibera del Senato. La Corte ha quindi accolto il conflitto solo per i due capi di incolpazione per i quali la Sezione aveva negato il nesso funzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
- Art. 105 della Costituzione — Competenza disciplinare del CSM sui magistrati
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