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La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’impiego pubblico a tempo parziale, prevista dalla legge n. 339 del 2003. Si trattava di questioni già decise in senso negativo dalla Corte, senza nuovi argomenti da parte del giudice rimettente.

Di cosa si tratta

La legge n. 339 del 2003 ha reintrodotto il divieto, per i dipendenti pubblici part-time, di esercitare contemporaneamente la professione di avvocato, prevedendo un regime transitorio per chi aveva già ottenuto l’iscrizione all’albo. Un dipendente pubblico che si era visto revocare l’autorizzazione ha contestato questa disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sollevato questioni sugli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, lamentando la lesione dell’affidamento di chi aveva già avviato la professione forense in regime di part-time pubblico.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria sentenza n. 166 del 2012 che aveva già esaminato questioni sostanzialmente identiche. Il giudice rimettente non aveva prospettato profili nuovi: le argomentazioni della precedente pronuncia di non fondatezza dovevano essere integralmente confermate.

Il principio

La scelta del legislatore di rendere incompatibili impiego pubblico part-time e professione forense non è irragionevole: il regime transitorio (trentasei mesi per la scelta, più un ulteriore quinquennio di ius poenitendi) tutela adeguatamente l’affidamento di chi già esercitava entrambe le attività, evitando di mantenere «ad esaurimento» situazioni contrarie al sistema.

Domande e risposte

Un dipendente pubblico part-time può fare l’avvocato?

No. La legge n. 339 del 2003, ritenuta legittima dalla Corte, vieta il contemporaneo esercizio della professione forense e dell’impiego pubblico, anche a tempo parziale.

Chi già svolgeva entrambe le attività come era tutelato?

Con un regime transitorio: trentasei mesi per scegliere a quale attività dedicarsi e un ulteriore quinquennio di ripensamento, con diritto al rientro a tempo pieno nel pubblico impiego.

Perché le questioni sono state respinte così rapidamente?

Perché la Corte aveva già deciso questioni identiche con la sentenza n. 166 del 2012 e il giudice non aveva introdotto argomenti nuovi: da qui la manifesta infondatezza.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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