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La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Toscana che consentiva agli enti locali di reiterare, anche oltre il primo biennio e senza un termine finale, la proroga dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma. Le proroghe automatiche senza limiti di tempo invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Il trasporto pubblico locale è affidato tramite contratti che, alla scadenza, dovrebbero essere rimessi a gara. La Regione Toscana, in un quadro di tagli ai trasferimenti statali, aveva introdotto una norma che permetteva di prorogare ripetutamente i contratti in essere «anche oltre il primo biennio», in attesa della gara per il gestore unico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012 (che inseriva il comma 1-bis nell’art. 82 della l.r. n. 65 del 2010), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007, che limita a due anni i contratti prorogati con provvedimenti d’emergenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., assorbita la censura relativa al primo comma. La disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nella «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale.
Il principio
Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni, senza un termine finale, alza barriere all’ingresso di nuovi operatori e altera la concorrenza: spetta solo al legislatore statale, nell’ambito della tutela della concorrenza, disciplinare eventuali misure emergenziali. La gara pubblica resta lo strumento per garantire apertura del mercato e parità di trattamento.
Domande e risposte
Una Regione può prorogare a tempo indeterminato i contratti di trasporto pubblico?
No. Secondo la Corte, proroghe automatiche e senza termine finale invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza e contrastano con i principi di temporaneità e apertura al mercato.
L’emergenza finanziaria giustificava la deroga?
No. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di tutela della concorrenza, è solo il legislatore statale a doversi fare carico di eventuali problemi emergenziali, anche alla luce del Regolamento CE n. 1370 del 2007.
Perché il trasporto pubblico locale rientra nella tutela della concorrenza?
Perché la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica incide direttamente sul mercato ed è funzionale alla gestione unitaria del servizio, secondo la costante giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il secondo comma, lettera e), riserva allo Stato la tutela della concorrenza, parametro che fonda la decisione.
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