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La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che riconosceva un compenso ai direttori generali sanitari decaduti, senza indicarne la copertura finanziaria. Ogni legge, anche regionale, che comporti nuovi oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Di cosa si tratta
Quando una legge prevede una spesa, deve dire da dove arrivano i soldi per coprirla: è il principio di copertura finanziaria. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva riconosciuto ai direttori generali decaduti un compenso onnicomprensivo, in contrasto con la regola statale secondo cui in questi casi nulla è dovuto, senza prevedere la relativa copertura.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 2, della legge della Regione FVG n. 25 del 2012, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma, peraltro, era stata abrogata e poi fatta rivivere (reviviscenza) da successivi interventi regionali, restando quindi in vigore e oggetto di giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.; ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 97 (non indicato nella delibera di impugnazione) e assorbito l’art. 117, terzo comma. L’assenza di qualunque indicazione sulla copertura della spesa rendeva la norma incostituzionale.
Il principio
Il principio della previa copertura della spesa è inderogabile e vincola anche il legislatore regionale: l’art. 81, quarto comma, Cost. opera come clausola generale capace di invalidare ogni norma che preveda oneri senza indicarne i mezzi di finanziamento.
Domande e risposte
Una legge regionale può prevedere una spesa senza indicarne la copertura?
No. La Corte ribadisce che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare le fonti di copertura; in mancanza, viola l’art. 81 Cost. ed è incostituzionale.
Cosa significa che la norma era «rivissuta»?
La norma impugnata era stata abrogata e poi un’ulteriore legge aveva abrogato la norma abrogatrice: si tratta di reviviscenza, per cui la disposizione originaria torna in vigore e può essere giudicata.
Perché la censura sull’art. 97 non è stata esaminata?
Perché l’art. 97 non era indicato nella delibera con cui il Governo aveva deciso di impugnare la legge: nei giudizi in via principale ciò preclude l’esame nel merito.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — sancisce l’obbligo di copertura finanziaria, parametro su cui si fonda la decisione.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, evocato ma dichiarato inammissibile.
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