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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di richiedere l’incidente probatorio dopo la scadenza del termine di cui all’art. 405, comma 2, c.p.p. e prima dell’udienza preliminare.
Di cosa si tratta
L’incidente probatorio consente di assumere anticipatamente prove che potrebbero non essere disponibili al dibattimento. Il G.i.p. del Tribunale di Latina aveva ricevuto una richiesta di incidente probatorio per una perizia tecnica complessa, presentata dopo la scadenza del termine ordinario delle indagini ma prima dell’udienza preliminare; la norma non consentiva di accoglierla.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata dopo la scadenza del termine ex art. 405, comma 2, c.p.p. e prima dell’udienza preliminare.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che la rigorosa delimitazione temporale dell’incidente probatorio risponde a esigenze sistematiche del processo accusatorio e non contrasta con i principi costituzionali invocati; il diritto alla prova trova adeguata tutela nel dibattimento.
Il principio
La delimitazione temporale dell’incidente probatorio risponde a una scelta sistematica del legislatore compatibile con i principi costituzionali del giusto processo; il diritto alla prova è garantito in via ordinaria nel contraddittorio dibattimentale.
Domande e risposte
A cosa serve l’incidente probatorio?
Consente di acquisire anticipatamente prove che non potrebbero essere raccolte al dibattimento senza pregiudizio; la prova assunta conserva piena validità per il giudizio di merito.
Perché il G.i.p. di Latina chiedeva la modifica della norma?
Perché la difesa aveva richiesto una perizia tecnica che, se svolta al dibattimento, avrebbe provocato una sospensione superiore a sessanta giorni; anticiparla avrebbe garantito celerità processuale.
Come può essere disposta oggi una perizia complessa dopo i termini?
Il difensore può chiedere al G.u.p. di disporre l’atto istruttorio in udienza preliminare oppure attendere il dibattimento; in alternativa, può presentare tempestivamente la richiesta di incidente probatorio entro i termini ordinari.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo e del contraddittorio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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