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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, riservando ogni definitivo giudizio, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Catania nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Benito Paolone nei confronti di Vincenzo Bianco.
Di cosa si tratta
Il deputato Benito Paolone era imputato di diffamazione aggravata davanti al Tribunale di Catania per dichiarazioni ritenute offensive nei confronti di Vincenzo Bianco. La Camera aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha sollevato il conflitto, ritenendo erroneamente applicata la prerogativa parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (4ª sezione penale), ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando che le dichiarazioni del deputato Paolone potessero essere qualificate come opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte, riservando ogni definitivo giudizio, ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e ha disposto la comunicazione immediata alla Camera dei deputati. La dichiarazione di ammissibilità è una fase preliminare che non anticipa il merito.
Il principio
La valutazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione è fase distinta e preliminare rispetto al giudizio di merito; la dichiarazione di ammissibilità non anticipa alcun giudizio sull’effettiva sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari.
Domande e risposte
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La Corte fissa l’udienza di merito in cui le parti possono contraddire sulla questione sostanziale; solo allora viene deciso se la Camera ha effettivamente leso le attribuzioni del giudice penale.
Qual è il ruolo della Camera in questo tipo di conflitti?
La Camera è il soggetto che ha deliberato sull’insindacabilità; nel giudizio davanti alla Corte può difendere la propria delibera argomentando l’esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate e le funzioni parlamentari del deputato.
Come si misura il nesso funzionale?
La giurisprudenza costituzionale richiede che le dichiarazioni siano riconducibili a specifici atti parlamentari tipici (interrogazioni, interpellanze, dichiarazioni in aula, ecc.) o a un contesto inequivocabilmente connesso all’esercizio del mandato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni
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