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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 61, 197, comma 1, lettera a), e 210 c.p.p. relativa all’incompatibilità con l’ufficio di testimone della persona già indagata per il medesimo fatto la cui posizione sia stata poi archiviata perché estranea al fatto.
Di cosa si tratta
Nel processo penale alcune persone non possono essere sentite come testimoni ordinari. La Corte d’assise di Agrigento doveva sentire persone già indagate per un omicidio, la cui posizione era stata poi archiviata come estranee al fatto; il pubblico ministero chiedeva di citarle come testimoni, ma i difensori eccepivano l’incompatibilità. La questione era se l’archiviazione rimuovesse o meno la condizione di incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’assise di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 61, 197, comma 1, lettera a), e 210 c.p.p. nella parte in cui prevedono l’incompatibilità con l’ufficio di testimone per persone già indagate per il medesimo fatto non in concorso con l’imputato, la cui posizione sia stata poi archiviata per estraneaità al fatto.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel caso concreto. Il giudice a quo non aveva dimostrato che la questione fosse rilevante nel suo procedimento, non avendo chiarito se le persone da sentire rientrassero effettivamente nelle ipotesi di incompatibilità contestate.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il rimettente deve spiegare in che modo la decisione della Corte inciderebbe concretamente sull’esito del processo che è chiamato a definire.
Domande e risposte
Chi è incompatibile con l’ufficio di testimone?
Tra gli altri, i coimputati nel medesimo procedimento e i soggetti che per i fatti del procedimento potrebbero essere chiamati a rispondere (art. 197 c.p.p.); costoro sono sentiti con le garanzie dell’esaminato ex art. 210 c.p.p. e non sono obbligati a rispondere.
Qual è la differenza tra testimone e imputato sentito ex art. 210 c.p.p.?
Il testimone ha l’obbligo di dire la verità e può essere perseguito per falsa testimonianza; l’imputato sentito ex art. 210 ha la facoltà di non rispondere e non può essere condannato per le proprie dichiarazioni mendaci.
L’archiviazione è sufficiente a rimuovere l’incompatibilità?
La norma non disponeva espressamente in tal senso; la questione interpretativa richiedeva di stabilire se l’archiviazione per estraneaità al fatto fosse equivalente a una pronuncia che esclude definitivamente la responsabilità.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo e del contraddittorio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel trattamento processuale
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