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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari in relazione alla legge n. 46/2006 sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il giudice aveva indicato norme che non avrebbe dovuto applicare nel giudizio principale (il caso riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere, regolata dall’art. 428 c.p.p., non impugnato), configurando la cosiddetta aberratio ictus.

Di cosa si tratta

Quando un giudice solleva questione di legittimità costituzionale, deve indicare le norme che è chiamato ad applicare nel giudizio davanti a lui. Se indica norme diverse – anche se tematicamente connesse – la questione è inammissibile perché manca la rilevanza. In questo caso, la Corte d’appello impugnava gli artt. 1 e 2 della legge n. 46/2006 relativi all’appello del PM contro sentenze dibattimentali, mentre il procedimento riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di appellare sentenze di proscioglimento dibattimentali e sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che il procedimento a quo riguardava l’appello del PM avverso una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela pronunciata dal GUP, il cui regime era disciplinato dall’art. 428 c.p.p. – norma non impugnata. Le norme censurate non erano quelle che il giudice avrebbe dovuto applicare: si trattava quindi di una inesatta indicazione della norma oggetto (aberratio ictus), che determina la manifesta inammissibilità.

Il principio

La manifesta inammissibilità per aberratio ictus si configura quando il giudice rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità norme che non deve applicare nel giudizio a quo; l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura priva la questione del requisito della rilevanza.

Domande e risposte

Che cos’è l’aberratio ictus nel giudizio costituzionale?

Si verifica quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella che deve applicare nel proprio giudizio: la questione è priva di rilevanza perché la norma censurata non influisce sull’esito del processo principale.

Qual era la norma che il giudice avrebbe dovuto applicare?

L’art. 428 c.p.p., che disciplina il regime di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal GUP, era stato modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006, ma non era stato impugnato dal rimettente.

Questa ordinanza chiude definitivamente la questione?

Sì, quanto a questa specifica ordinanza di rimessione. La questione sostanziale sulla legge n. 46/2006 era però già stata affrontata dalla Corte con le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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