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La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato dubbi di costituzionalità su una norma che limitava il risarcimento del danno quando la pubblica amministrazione occupa illegittimamente un terreno privato. Nel frattempo, però, la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa norma con una precedente sentenza (n. 349/2007). Per questo motivo il caso è stato rimandato al giudice napoletano, che dovrà rivalutare la situazione tenendo conto del nuovo quadro giuridico. In pratica, la Corte ha ‘chiuso il cerchio’ indicando che la questione era già risolta.
Di cosa si tratta
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 66 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. l. 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall’art. 3, comma 65,. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: Art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. l. 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall’art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662 – criteri di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva della pubblica amministrazione
Parametro costituzionale: Art. 111, commi 1 e 2, e art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU)
Giudice rimettente: Corte d’appello di Napoli
La decisione della Corte
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame della rilevanza della questione
Il principio
Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha già pronunciato una sentenza (n. 349 del 2007) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cos’è l’occupazione acquisitiva della pubblica amministrazione?
È il fenomeno per cui la PA costruisce un’opera pubblica su un terreno privato senza mai portare a termine la procedura di esproprio. Il proprietario perde la disponibilità del fondo ma spesso riceve un risarcimento inferiore al valore di mercato.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 349 del 2007?
Aveva dichiarato incostituzionale la norma che calcolava il risarcimento per l’occupazione acquisitiva in misura ridotta rispetto al valore di mercato, perché violava l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU sul diritto di proprietà.
Cosa deve fare ora la Corte d’appello di Napoli?
Deve rivalutare se la questione originaria sia ancora rilevante, tenuto conto che la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale. Probabilmente applicherà direttamente il nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 349/2007.
Norme collegate
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