Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 78/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma che sospendeva le esecuzioni forzate, perché quella disposizione era già stata annullata da una precedente sentenza della Corte.
Di cosa si tratta
Il processo di esecuzione forzata serve a dare effettività alle decisioni dei giudici, ad esempio consentendo a un creditore di recuperare quanto gli spetta. Una norma del 2021 (art. 16-septies del d.l. n. 146 del 2021) aveva introdotto un meccanismo di improcedibilità che, in determinati casi, bloccava le esecuzioni nei confronti di alcune amministrazioni. Il TAR Emilia-Romagna, in funzione di giudice dell’ottemperanza, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale di quella disposizione, ritenendo che pregiudicasse l’effettività della tutela giurisdizionale e la parità delle parti. Nel frattempo, però, la Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittima quella stessa norma con la sentenza n. 228 del 2022, rilevando che estendeva l’improcedibilità anche a crediti non commerciali e che la durata quadriennale del blocco era sproporzionata. La questione del TAR ha quindi perso il proprio oggetto: la norma contestata era già venuta meno. Il caso illustra cosa accade quando una disposizione viene annullata prima che un’altra questione su di essa sia decisa.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per l’Emilia-Romagna, in funzione di giudice dell’ottemperanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021 (convertito nella legge n. 215 del 2021), in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in materia di improcedibilità delle esecuzioni.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che la norma censurata era già venuta meno per effetto della precedente sentenza n. 228 del 2022, con cui la Corte aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione, sia perché estendeva l’improcedibilità a crediti di natura non commerciale, sia perché la durata quadriennale della misura risultava sproporzionata per eccesso. Essendo la norma già annullata, le questioni del TAR non potevano essere esaminate.
Il principio
Quando la norma oggetto di una questione di legittimità costituzionale è già stata annullata da una precedente decisione della Corte, la nuova questione diventa priva di oggetto ed è manifestamente inammissibile. Una disposizione che blocca le esecuzioni in modo sproporzionato lede l’effettività della tutela giurisdizionale e la parità delle parti.
Domande e risposte
Che cos’è il giudizio di ottemperanza?
È il processo davanti al giudice amministrativo con cui si ottiene l’esecuzione di una decisione che la pubblica amministrazione non ha spontaneamente attuato. Serve a rendere effettiva la sentenza.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché la norma contestata era già stata annullata dalla Corte con la sentenza n. 228 del 2022: non c’era più una disposizione su cui pronunciarsi, e la questione era priva di oggetto.
Perché la norma originaria era stata annullata?
Perché estendeva il blocco delle esecuzioni anche a crediti non commerciali e prevedeva una durata di quattro anni ritenuta sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
Cosa tutela l’art. 24 della Costituzione in questo contesto?
Garantisce l’effettività della tutela giurisdizionale: il diritto di agire in giudizio comprende anche quello di ottenere l’esecuzione concreta delle decisioni ottenute.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio ed effettività della tutela.
- Art. 113 della Costituzione – tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.