Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 83/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma in materia di diritto allo studio universitario, perché la loro soluzione avrebbe inciso solo in modo eventuale e ipotetico sul giudizio in corso.
Di cosa si tratta
Perché la Corte costituzionale possa esaminare una norma, la questione deve essere rilevante: la decisione della causa in corso deve dipendere effettivamente da quella norma. Se la sua eventuale rimozione non incidesse sull’esito del giudizio, la questione è inammissibile. La norma in esame riguardava il diritto allo studio e i collegi universitari legalmente riconosciuti (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2012). Il Giudice di pace di La Spezia, in una causa tra un’università e uno studente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina in contrasto con i principi costituzionali in materia di diritto allo studio. La Corte ha però rilevato che l’ordinanza del giudice non chiariva elementi essenziali, come l’ammontare delle somme in gioco e i tempi, sicché la rimozione della norma avrebbe potuto incidere sul giudizio solo in termini eventuali e ipotetici. Il caso mostra l’importanza del requisito della rilevanza: senza una precisa indicazione di come la norma incide sulla causa, la Corte non può intervenire.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, in combinato disposto con il comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2012, in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, della Costituzione, in materia di diritto allo studio universitario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione non indicava a quanto ammontassero le somme in tesi indebitamente negate, né quando l’università vi avrebbe avuto accesso; di conseguenza, solo in termini eventuali e ipotetici la rimozione della norma censurata avrebbe potuto riverberarsi sulle sorti del procedimento principale. Questo difetto di rilevanza ha comportato la manifesta inammissibilità delle questioni.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la rimozione della norma censurata inciderebbe sul giudizio in corso solo in termini eventuali e ipotetici. Il giudice deve dimostrare in modo concreto che la decisione della causa dipende dalla norma, altrimenti manca il requisito della rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è la rilevanza di una questione costituzionale?
È il requisito per cui la norma sospettata di incostituzionalità deve essere effettivamente applicabile nel giudizio in corso, così che la sua sorte influisca sull’esito della causa.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché il giudice non aveva chiarito elementi essenziali, come gli importi in gioco: la rimozione della norma avrebbe inciso sul giudizio solo in modo eventuale e ipotetico, senza una reale rilevanza.
Cosa avrebbe dovuto fare il giudice?
Ricostruire con precisione i fatti della causa e spiegare in che modo concreto la norma incideva sull’esito, così da dimostrare la rilevanza della questione.
La norma sul diritto allo studio è stata giudicata legittima?
No. La Corte non l’ha esaminata nel merito: l’inammissibilità riguarda il modo in cui la questione era stata posta, non il contenuto della norma.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili della persona, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza.
- Art. 33 della Costituzione – libertà dell’insegnamento e diritto allo studio.
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Vedi anche
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