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La Corte dichiara non fondata la questione relativa alla delega al Governo per individuare i soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, e inammissibile quella sull’art. 17 comma 2 l. n. 400/1988. La riserva di legge tributaria di cui all’art. 23 Cost. non impone che ogni dettaglio del tributo sia definito dalla legge, purché il fatto generatore e i criteri essenziali siano fissati dal legislatore.
Di cosa si tratta
Un’agenzia ippica ha impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta unica sulle scommesse versata nel 1998-1999. La Commissione tributaria di Chieti ha dubitato che le norme che delegano al Governo l’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta violassero gli artt. 23, 70, 76 e 77 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità cost. dell’art. 3 comma 78 l. n. 662/1996, in riferimento agli artt. 23, 70, 76, 77 Cost. (prima questione), e dell’art. 17 comma 2 l. n. 400/1988 (seconda questione), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti nel corso di una controversia su rimborso di imposta unica scommesse.
La decisione della Corte
Prima questione: non fondata. La norma impugnata fissa il fatto generatore e il quantum dell’imposta, rimettendo al regolamento solo aspetti organizzativi; ciò non viola la riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. Seconda questione: inammissibile, per difetto di rilevanza.
Il principio
La riserva di legge tributaria (art. 23 Cost.) ha carattere relativo: è sufficiente che la legge determini i presupposti essenziali dell’imposizione, potendo demandare a fonti secondarie aspetti applicativi e soggettivi, purché entro criteri legislativi sufficientemente definiti.
Domande e risposte
Che cos’è la riserva di legge tributaria?
È il principio ex art. 23 Cost. per cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Si ritiene “relativa”: la legge deve fissare i criteri essenziali, ma può demandare i dettagli a regolamenti.
Cosa è l’imposta unica sulle scommesse?
È un tributo che colpisce la raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli e sugli eventi sportivi. Sostituisce vari prelievi precedenti, unificando il regime fiscale del settore delle scommesse.
Perché la seconda questione è stata dichiarata inammissibile?
Per difetto di rilevanza: la norma sull’art. 17 comma 2 l. n. 400/1988 non era applicabile nel giudizio a quo, essendo la questione sollevata in via generica senza un’incidenza diretta sulla controversia.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia tributaria
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo
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