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La Corte si pronuncia sul ricorso del Governo avverso la legge finanziaria 2004 della Provincia autonoma di Bolzano che escludeva l’applicazione del condono edilizio statale nel territorio provinciale. La Corte cessa parzialmente dalla materia e dichiara illegittime alcune disposizioni, confermando l’autonomia provinciale ma entro i limiti statutari.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 34 e 38 della legge finanziaria provinciale di Bolzano 2004. L’art. 34 escludeva l’applicabilità del condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003 nella Provincia; l’art. 38 introduceva disposizioni in materia di regolarizzazione edilizia proprie. Il giudice rimettente era il governo statale.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità cost. degli artt. 34 e 38 della l.p. Bolzano n. 1/2004, in riferimento agli artt. 117 comma 2 lett. l), 119 e altre norme cost. e statutarie. Questione sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte: cessa dalla materia quanto alle questioni ormai prive di oggetto per sopravvenienze normative; dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’art. 38 che esulavano dalla competenza provinciale; dichiara non fondate le restanti censure sull’art. 34, confermando la facoltà della Provincia di escludere il condono statale nelle materie di propria competenza.
Il principio
Le Province autonome con potere legislativo esclusivo in materia urbanistica possono legittimamente escludere l’applicazione del condono edilizio statale nel proprio territorio, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti statutari e non invada materie di competenza statale esclusiva (come l’ordinamento civile e penale).
Domande e risposte
Cosa è il condono edilizio del 2003?
Il d.l. n. 269/2003 (art. 32) prevedeva la possibilità di regolarizzare abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003, previo pagamento di un’oblazione. La sanatoria era applicabile in tutto il territorio nazionale, salvo le deroghe delle autonomie speciali.
Perché Bolzano ha potuto escluderlo?
Perché la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica e edilizia, ai sensi dello Statuto speciale. In tali materie può legiferare autonomamente, derogando alla normativa statale.
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?
Le disposizioni dell’art. 38 che eccedevano la competenza provinciale, invadendo materie (come l’ordinamento civile) riservate allo Stato dall’art. 117 comma 2 Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
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