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Materia: Imposta di registro · Riferimento: Rassegna di giurisprudenza della Corte di Cassazione
- L’imposta di registro è un’imposta d’atto: colpisce l’atto registrato nella sua oggettività giuridica, non le vicende economiche sottostanti.
- Sono soggetti a registrazione gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato e, in termine fisso, gli atti esteri su immobili o aziende in Italia.
- Vale il principio di alternatività IVA-registro (art. 40 TUR), che opera atto per atto.
La natura di «imposta d’atto»
Il presupposto dell’imposta di registro è costituito dall’atto sottoposto a registrazione, considerato nella sua oggettività giuridica, e non dalle vicende economiche che ne stanno alla base (Cass. SS.UU. n. 8093/2020). Si tratta dunque di un’imposta «d’atto», che guarda al contenuto giuridico del documento registrato.
A questa natura si affianca una funzione anche corrispettiva del servizio di registrazione: da ciò discende l’applicabilità della misura fissa quando l’atto non esprime capacità contributiva (Cass. n. 3481/2014).
Quali atti sono soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato indicati nella tariffa; la scrittura privata non autenticata che contenga disposizioni soggette a IVA segue il regime del caso d’uso (Cass. n. 5748/2019). Gli atti formati all’estero che trasferiscono diritti reali su immobili siti in Italia o aziende ivi esistenti sono soggetti a registrazione in termine fisso, indipendentemente da cittadinanza o residenza delle parti (Cass. n. 9457/2017).
La registrazione volontaria (art. 8 TUR)
La registrazione volontaria di un atto non soggetto a registrazione obbligatoria comporta comunque il pagamento dell’imposta secondo la natura intrinseca dell’atto: non si può invocare la sola misura fissa quando l’atto esprime un trasferimento (Cass. n. 13821/2014). L’interesse alla registrazione volontaria può essere fatto valere anche da terzi titolari di una posizione qualificata, ai fini della certezza della data e dell’opponibilità (Cass. n. 4316/2015).
L’alternatività IVA-registro (art. 40 TUR)
Il principio di alternatività opera atto per atto: la scrittura privata non autenticata contenente solo disposizioni rilevanti ai fini IVA è soggetta a registrazione in caso d’uso, salve eccezioni (Cass. SS.UU. n. 11873/2021). Per le scritture aventi a oggetto operazioni IVA imponibili ed esenti immobiliari (art. 10 nn. 8, 8-bis, 8-ter del D.P.R. 633/1972) resta ferma la registrazione in termine fisso con imposta proporzionale (Cass. n. 15604/2018).
Implicazioni pratiche
La qualificazione dell’atto — la sua natura giuridica oggettiva — è decisiva per stabilire se e come l’imposta è dovuta. Prima di registrare un atto (anche volontariamente) conviene verificare la sua natura intrinseca, il rapporto con l’IVA e l’eventuale regime del caso d’uso, perché da questo dipende l’applicazione della misura fissa o proporzionale. Approfondimenti nella sezione Imposta di Registro.
Domande frequenti
Che cosa significa che il registro è un’«imposta d’atto»?
Significa che l’imposta colpisce l’atto registrato nella sua oggettività giuridica, non gli effetti economici sottostanti.
Un atto formato all’estero su un immobile in Italia va registrato?
Sì, in termine fisso, indipendentemente dalla cittadinanza o residenza delle parti.
Fonti
- Corte di Cassazione: SS.UU. n. 8093/2020; n. 3481/2014; n. 5748/2019; n. 9457/2017; n. 13821/2014; n. 4316/2015; SS.UU. n. 11873/2021; n. 15604/2018.
- Artt. 1, 2, 8 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
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