Testo dell'articoloVigente
Materia: Riscossione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19667
- L’iscrizione di ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973) deve essere preceduta da una comunicazione al contribuente.
- La comunicazione assegna 30 giorni per pagare o presentare osservazioni.
- Senza preavviso l’iscrizione è illegittima per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il caso
L’agente della riscossione iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente senza avergli inviato alcuna comunicazione preventiva. L’iscrizione è valida o il contribuente aveva diritto a essere avvisato prima?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è illegittima, per violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la previa informazione dell’atto che incide negativamente sulla sua sfera giuridica. L’agente della riscossione deve inviare una comunicazione preventiva, assegnando un termine di 30 giorni per pagare o presentare osservazioni, prima di procedere all’iscrizione.
La pretesa trova legittimità in una decisione «partecipata», frutto del confronto leale tra amministrazione e contribuente nella fase che precede l’adozione dell’atto.
Il principio di diritto
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 deve essere preceduta, a pena di illegittimità, dalla comunicazione al contribuente che gli consenta di pagare o di interloquire entro 30 giorni. L’omissione del contraddittorio vizia l’iscrizione.
Implicazioni pratiche
Chi si veda iscrivere un’ipoteca dall’agente della riscossione deve verificare di aver ricevuto la comunicazione preventiva: in mancanza, l’iscrizione può essere contestata. Va tenuto presente che, per la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione conserva efficacia finché il giudice non ne ordina la cancellazione, accertatane l’illegittimità. Vedi la sezione Riscossione Tributi.
Domande frequenti
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca senza avvisare?
No. L’iscrizione deve essere preceduta da una comunicazione che assegni 30 giorni per pagare o presentare osservazioni; in mancanza è illegittima.
L’ipoteca iscritta senza preavviso è automaticamente cancellata?
Conserva efficacia finché il giudice, accertata l’illegittimità, non ne ordina la cancellazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 18 settembre 2014, n. 19667.
- Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.