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Materia: Imposta di registro — artt. 76 e 79 TUR · Riferimento: Rassegna di giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Il termine triennale di decadenza (art. 76) decorre dalla richiesta di registrazione per la principale e dalla data di registrazione per la suppletiva.
- L’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta va notificato entro due anni dal pagamento della principale.
- La decadenza non esonera dal pagamento in caso di registrazione volontaria o d’uso dell’atto.
I termini di decadenza (art. 76)
Il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, del TUR decorre dalla richiesta di registrazione per l’imposta principale e dalla data di registrazione per l’imposta suppletiva; il termine quinquennale opera solo per gli atti non presentati alla registrazione (Cass. SS.UU. n. 13676/2014).
La rettifica del valore
L’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro deve essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta principale; si tratta di un termine di natura decadenziale, non suscettibile di proroga o sospensione (Cass. n. 1631/2019). Decorso tale termine, l’azione di accertamento del maggior valore è preclusa.
Decadenza e uso dell’atto
L’intervenuta decadenza dell’azione di accertamento non esonera dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o di uso dell’atto: si applica l’imposta secondo le aliquote vigenti al momento dell’uso (Cass. n. 18705/2020). La decadenza riguarda il potere di accertamento, non l’obbligazione che sorge dall’uso del documento.
La disciplina transitoria (art. 79 TUR)
Le disposizioni più favorevoli al contribuente introdotte dal TUR del 1986 si applicano anche agli atti formati anteriormente, purché sia ancora pendente controversia o non sia decorso il termine di decadenza (Cass. n. 14366/2013). La disciplina transitoria non consente però il rimborso di imposte già divenute definitive, salvo controversia pendente o domanda di rimborso già presentata alla data di entrata in vigore del testo unico (Cass. n. 18398/2015).
Implicazioni pratiche
I termini di decadenza sono spesso decisivi nel contenzioso sul registro: un avviso di rettifica del valore notificato oltre i due anni dal pagamento dell’imposta principale è tardivo e annullabile. È quindi sempre utile ricostruire le date (richiesta di registrazione, pagamento della principale, notifica dell’avviso) per verificare il rispetto dei termini. Vedi la sezione Imposta di Registro.
Domande frequenti
Entro quando l’ufficio può rettificare il valore dichiarato?
Entro due anni dal pagamento dell’imposta principale; è un termine di decadenza non prorogabile.
La decadenza cancella ogni obbligo d’imposta?
No: in caso di registrazione volontaria o uso dell’atto l’imposta resta dovuta, secondo le aliquote vigenti al momento dell’uso.
Fonti
- Corte di Cassazione: SS.UU. n. 13676/2014; n. 1631/2019; n. 18705/2020; n. 14366/2013; n. 18398/2015.
- Artt. 76 e 79 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
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