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Materia: Imposta di registro — art. 27 TUR · Riferimento: Rassegna di giurisprudenza della Corte di Cassazione
- La vendita con riserva di proprietà non è atto sotto condizione sospensiva: l’imposta proporzionale è dovuta subito alla registrazione.
- Le condizioni meramente potestative riferite alla volontà dell’acquirente non sospendono l’efficacia dell’atto ai fini tributari.
- All’avveramento della condizione la differenza d’imposta si calcola su aliquote e valori del momento di formazione dell’atto.
Riserva di proprietà e condizione sospensiva
La vendita con riserva di proprietà non costituisce atto sottoposto a condizione sospensiva ai fini dell’art. 27 del TUR: l’imposta proporzionale è dovuta già alla registrazione, indipendentemente dal pagamento integrale del prezzo (Cass. n. 27029/2017). L’effetto traslativo è differito, ma il presupposto impositivo si realizza con l’atto.
Le condizioni potestative
Le condizioni meramente potestative riferite alla volontà dell’acquirente non sospendono l’efficacia dell’atto ai fini tributari: l’imposta proporzionale resta dovuta al momento della registrazione (Cass. n. 9764/2014). Solo le condizioni sospensive «vere» — non rimesse al mero arbitrio di una parte — rilevano per differire l’imposizione.
L’avveramento della condizione
Quando la condizione sospensiva si verifica, la differenza di imposta dovuta va calcolata secondo le aliquote e i valori vigenti al momento della formazione dell’atto, salva la possibilità di accertamento di maggior valore (Cass. n. 22467/2018). Il riferimento temporale resta quindi ancorato all’atto originario.
Implicazioni pratiche
La distinzione tra condizione sospensiva effettiva e clausole che non sospendono l’efficacia (riserva di proprietà, condizioni potestative) è cruciale per non pagare in ritardo — o per non versare un’imposta proporzionale ritenendo erroneamente l’atto «sospeso». In sede di registrazione conviene qualificare con precisione la clausola condizionale. Vedi la sezione Imposta di Registro.
Domande frequenti
La vendita con riserva di proprietà sconta subito l’imposta proporzionale?
Sì: non è considerata atto sotto condizione sospensiva, quindi l’imposta è dovuta alla registrazione.
Su quali valori si calcola l’imposta quando la condizione si avvera?
Sulle aliquote e sui valori vigenti al momento della formazione dell’atto, salvo accertamento di maggior valore.
Fonti
- Corte di Cassazione: n. 27029/2017; n. 9764/2014; n. 22467/2018.
- Art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
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