Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 13 della legge n. 383 del 2001, che escludeva dall’imposta sulle donazioni coniuge e parenti fino al quarto grado, ma non gli affini. La diversa disciplina non viola l’uguaglianza.

Di cosa si tratta

Nel 2001 fu soppressa l’imposta su successioni e donazioni e introdotta una tassazione limitata alle donazioni a favore di soggetti più lontani: erano esclusi coniuge e parenti fino al quarto grado, ma non gli affini. Un donatario, legato al donante da affinità di terzo grado, riteneva ingiusto pagare l’imposta mentre i parenti ne erano esenti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non include gli affini tra i soggetti esclusi dal pagamento dell’imposta. Rimettente: la Commissione tributaria regionale del Molise.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 2, 29 e 31 (motivazione generica) e non fondata quella relativa all’art. 3. La selezione dei soggetti passivi in base alla prossimità familiare rientra nella discrezionalità del legislatore tributario; parenti e affini non sono categorie omogenee e le numerose norme richiamate non esprimono un principio di necessaria parificazione.

Il principio

Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel selezionare i soggetti passivi in base alla prossimità familiare; parenti e affini non costituiscono categorie omogenee, sicché la loro diversa disciplina non viola il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Qual era la disparità lamentata?

Gli affini dovevano pagare l’imposta sulle donazioni, mentre coniuge e parenti fino al quarto grado ne erano esclusi.

Perché la Corte non ha riscontrato violazione dell’art. 3?

Perché parenti e affini non sono categorie omogenee e la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore tributario.

Perché alcune censure sono inammissibili?

Perché il giudice rimettente aveva motivato in modo generico il contrasto con gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.